Accesso civico generalizzato ai dati sui test molecolari di laboratorio privato accreditato (TAR Puglia n. 1087 del 16.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il laboratorio privato autorizzato dal Ministero della Salute allo svolgimento dei test molecolari RT-PCR per SARS-CoV-2 è destinatario degli obblighi di trasparenza e del diritto di accesso civico generalizzato, perché pone in essere un’attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013. Il silenzio serbato sull’istanza di accesso generalizzato è sindacabile con il rito dell’art. 116 c.p.a., nonostante il comma 6 dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 escluda la formazione del silenzio rigetto. La legittimazione soggettiva del richiedente non è sottoposta ad alcuna limitazione e non richiede motivazione sulle ragioni dell’esercizio. Il diritto è escluso solo in presenza dei limiti dell’art. 5-bis e presuppone la disponibilità del dato in capo al soggetto intimato.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato in data 5 febbraio 2024 un’istanza di accesso civico generalizzato, formulata ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, volta a conoscere le marche dei test diagnostico-molecolari in vitro idonei a rilevare la presenza dell’RNA del virus SARS-CoV-2. Destinataria dell’istanza è una società che gestisce un laboratorio di analisi chimico-cliniche, la quale non si è costituita in giudizio.
Il ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi sull’istanza, chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’accesso e la condanna all’esibizione integrale della documentazione. La causa è stata trattenuta in decisione senza discussione, su istanza di rinunzia alla trattazione orale della difesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione procedurale. Il ricorrente ha costruito l’azione sul modello dell’art. 25 della legge n. 241/1990, ma per l’accesso civico generalizzato non è rintracciabile una norma che tipizzi come rigetto il silenzio. Il comma 6 dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 prescrive infatti che il procedimento si concluda con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni. Il Tribunale richiama la terza Sezione del Consiglio di Stato per ritenere ammissibile il rito dell’accesso in luogo dell’azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a.. Il comma 7 dello stesso articolo richiama l’art. 116 c.p.a., che prevede il ricorso anche per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza. Il riferimento apparentemente limitativo agli obblighi di trasparenza si spiega con il mancato allineamento della previsione processuale alla successiva introduzione dell’istituto.
Nel merito, il Tribunale riconosce la legittimazione passiva del laboratorio. L’art. 2-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013 estende gli obblighi di trasparenza agli enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici. In forza dell’Ordinanza n. 640/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Circolare n. 9774 del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute, il laboratorio svolge i test RT-PCR che confluiscono nella piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità per la misurazione dei dati epidemiologici. Il ricorrente ha dimostrato l’inserimento del laboratorio nell’elenco dei soggetti autorizzati dal Ministero, previa indicazione regionale, ad effettuare la diagnosi molecolare su campioni respiratori secondo protocolli di Real Time PCR.
Da ciò deriva che il laboratorio pone in essere un’attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche: mediante i test in vitro viene effettuato il rilevamento dei dati pandemici, con attività di indubbia valenza pubblica. Non essendo contestata l’entità del bilancio, assume valore decisivo che le informazioni attengano ad attività di pubblico interesse, come tale soggetta ad accesso.
Il Collegio richiama quindi l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, che riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Il comma 3 esclude qualsiasi limitazione alla legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione sulle ragioni dell’esercizio. I dati richiesti rientrano tra quelli accessibili, non essendo ravvisabile alcun limite dell’art. 5-bis, e sono nella disponibilità del laboratorio.
Il ricorso è pertanto accolto, con ordine al laboratorio di consentire l’accesso mediante presa visione ed estrazione integrale della documentazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La novità della questione e la natura seriale del contenzioso giustificano la compensazione delle spese di causa.
Nota della Redazione
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