Nucleo ISEE e stato di famiglia anagrafico nell’assegnazione ERP (TAR Lombardia n. 1088 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del calcolo dell’ISEE per l’assegnazione di unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici, il nucleo familiare di riferimento è quello risultante dallo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. Il richiedente non può opporre il dato fattuale della cessazione della coabitazione o del venir meno del contributo al mantenimento, prevalendo il dato formale delle risultanze anagrafiche. L’Amministrazione non è tenuta ad accertare la convivenza effettiva né a esercitare il soccorso istruttorio, essendo il rilievo dell’anagrafica esclusivo. La eventuale divergenza tra situazione formale e realtà familiare si rimuove mediante la cancellazione anagrafica per irreperibilità.
Il Fatto
La ricorrente partecipava all’Avviso Pubblico 6060 – Piano 2022 del Comune di Milano per l’assegnazione di alloggi ERP. Nella dichiarazione ISEE non indicava il reddito del compagno, padre dei tre figli minori, che, pur avendo da tempo abbandonato la casa familiare e cessato di contribuire al mantenimento della prole, non aveva trasferito altrove la residenza anagrafica.
L’Amministrazione disponeva la cancellazione dalla graduatoria per omessa indicazione di quel reddito. La ricorrente impugnava il rigetto del ricorso amministrativo, deducendo la violazione degli artt. 6 e 7 del regolamento regionale n. 4/2017 e dell’art. 3 del d.P.C.M. n. 159/2013, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e alla violazione del dovere di soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990. Respinta la domanda cautelare, la causa giungeva alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 6, comma 2, reg. reg. n. 4/2017, che rinvia, ai soli fini del calcolo dell’ISEE, all’art. 3 del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, secondo cui il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.
Pacifica la presenza del compagno nello stato di famiglia alla data della domanda, il Tribunale ritiene non condivisibile l’assunto secondo cui prevarrebbe il dato fattuale del venir meno della coabitazione. Dal combinato disposto delle norme emerge che rileva unicamente il dato formale della composizione del nucleo familiare desunta dalle risultanze anagrafiche.
Il Collegio aggiunge una considerazione sistematica: diversamente opinando si attribuirebbe rilevanza a elementi mutevoli e privi di univocità, in un settore ad elevata contendibilità, nel quale la verificabilità oggettiva dei presupposti di accesso garantisce la par condicio tra i richiedenti.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il TAR osserva che, in assenza di spontanea modifica della residenza da parte del componente, è possibile richiedere la cancellazione anagrafica per irreperibilità ai sensi dell’art. 11 d.P.R. 30.05.1989, n. 223, come fatto dalla ricorrente, ma solo dopo la presentazione della domanda.
La censura sul soccorso istruttorio è respinta: la normativa non onera l’Amministrazione di alcuna indagine sulla cessazione della convivenza e neppure la consentirebbe, attribuendo rilievo esclusivo allo stato di famiglia. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità della vicenda e conferma dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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