Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio della carta docente (TAR Marche n. 1088 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, il giudice amministrativo, decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 senza che l’amministrazione abbia eseguito il titolo, dichiara l’inottemperanza e ordina all’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza. La mancata opposizione di ragioni contrarie da parte dell’amministrazione, costituitasi solo formalmente, conferma la fondatezza della pretesa azionata. Il giudice assegna un termine per l’ottemperanza e, per il caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione, non essendo controverso l’inadempimento.
Il Fatto
Il giudice del lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva dichiarato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e, per l’effetto, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici accertati, con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
La sentenza, notificata e munita di attestazione di cancelleria, era passata in giudicato. La ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del titolo da parte dell’amministrazione e ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’amministrazione resistente si è costituita con memoria formale; all’udienza camerale del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto il profilo della procedibilità del ricorso. La sentenza era stata notificata all’amministrazione e, tra quella notifica e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il ricorso è stato quindi ritenuto procedibile.
Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il Tribunale ha rilevato che, in presenza dei presupposti di legge e in particolare del decorso del termine di cui alla norma citata, l’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tale fine è stato assegnato il termine di 30 giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine assegnato, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il commissario assume le funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine per adempiere, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, anche mediante funzionario delegato.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione resistente è stata condannata al relativo pagamento, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.; il dispositivo liquida l’importo di euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Nota della Redazione
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