Ricorso contro diniego di sanatoria inammissibile se non notificato al condominio controinteressato (TAR Lombardia n. 1089 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il diniego di permesso di costruire in sanatoria e il conseguente ordine di demolizione, il condominio che ha presentato l’esposto da cui è scaturito il procedimento ed ha partecipato allo stesso è controinteressato ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., sussistendo tanto il requisito sostanziale dell’interesse qualificato al mantenimento dell’utilità, quanto quello formale dell’individuabilità dalla indicazione nel provvedimento. Il ricorso proposto senza notifica a tale soggetto è inammissibile per difetto di contraddittorio. L’intervento ad opponendum del controinteressato pretermesso non sana il vizio, potendo l’effetto sanante aversi solo a fronte di una notifica irregolare ma esistente, non quando la notifica manchi in radice.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al Comune di Milano il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per locali adibiti a cucina, soggiorno e bagno realizzati sul lastrico solare di pertinenza della propria unità immobiliare, posta al settimo piano di un condominio. L’amministrazione ha respinto l’istanza e ha contestualmente ingiunto la demolizione delle opere ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente ha impugnato il diniego, l’ordine di demolizione e il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, chiedendo anche il risarcimento del danno.
Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto. Alcuni proprietari di unità immobiliari dello stesso edificio sono intervenuti ad opponendum. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 9 aprile 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione degli intervenienti, sollevata dal ricorrente e fondata sull’astensione di alcuni di essi in sede assembleare rispetto alla costituzione del condominio. L’eccezione è superata: il condominio è ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, e ciò non priva i partecipanti della facoltà di agire a difesa degli interessi inerenti all’edificio, secondo il principio di Cass. civ. Sez. II n. 27080 del 2021. Nel caso concreto l’intervento ha inciso sull’assetto estetico e sui carichi dell’immobile, radicando la legittimazione.
Passando all’eccezione di inammissibilità, il Collegio la ritiene fondata. Il ricorso non è stato notificato né al condominio né ai proprietari delle singole unità in cui è stata eseguita la sopraelevazione. Ai fini della qualifica di controinteressato occorrono un requisito sostanziale e uno formale: il primo è l’interesse qualificato al mantenimento dell’utilità riconosciuta dal provvedimento, di natura eguale e contraria a quella azionata; il secondo è l’indicazione nominativa nel provvedimento o la sua agevole individuabilità.
Entrambi sussistono. Il condominio ha presentato l’esposto che ha indotto il Comune ad attivare il procedimento e vi ha partecipato attivamente, trasmettendo documentazione e chiedendo informazioni. Quanto al requisito formale, il provvedimento impugnato indica che le opere sono state realizzate in un’unità facente parte del maggior fabbricato e richiama il preavviso di rigetto, che a sua volta dà conto dell’esposto dell’amministratore. Il Collegio richiama TAR Campania, Napoli, Sez. III n. 3026 del 2022, Cons. Stato Sez. VI n. 4582 del 2015 e TAR Milano, Sez. II n. 1727 del 2010.
È irrilevante, ad avviso del Collegio, che l’assemblea abbia respinto la proposta di costituzione in giudizio: si tratta di circostanza di fatto che non incide sulla corretta instaurazione del contraddittorio. Neppure l’intervento ad opponendum sana il vizio, perché il controinteressato pretermesso non produce effetto sanante quando la notifica manca in radice, secondo TAR Puglia, Bari, Sez. II n. 628 del 2020. Il ricorso è pertanto inammissibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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