Ottemperanza del giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 1089 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla sentenza che ha accertato il diritto al beneficio della carta del docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 è eseguibile mediante il giudizio di ottemperanza quando l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non opponga alcuna ragione contraria alla pretesa. Decorso il termine dilatorio di art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di integrale esecuzione del titolo e assegna all’Amministrazione un termine per adempiere. Per il caso di perdurante inerzia nomina il commissario ad acta, con poteri di adozione di ogni atto necessario, ivi comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui. Il rigetto dell’indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è giustificato quando non sussistano particolari motivi di dubbio sul sollecito adempimento e la sola nomina del commissario assolva funzione acceleratoria.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Macerata, con la sentenza n. 229/2025 del 09.04.2025, ha dichiarato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme indicate, con condanna alle spese. Sulla sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato, come attestato dalla Cancelleria.
La ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito e propone ricorso per ottemperanza per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale. La causa è trattenuta in decisione all’udienza camerale del 18 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. Rileva che, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il ricorso è dunque procedibile.
Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e, in particolare, del decorso del termine dilatorio, la pubblica amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Collegio accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Assegna a tal fine il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, anche mediante funzionario delegato.
È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è condannata al pagamento, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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