Ottemperanza al giudicato sull’accredito della carta docente (TAR Piemonte n. 1637 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione all’accredito sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente è azionabile dinanzi al giudice amministrativo con il rito dell’ottemperanza, sussistendone i presupposti di rito e di merito. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 e non contestata l’omissione, va ordinata l’esecuzione del titolo entro un termine assegnato. Per l’ipotesi di protratta inottemperanza il giudice nomina sin d’ora il Commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, ridotti in ragione della serialità della controversia.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente all’accredito sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente dell’importo liquidato, oltre interessi legali, con riferimento all’anno scolastico 2022/2023.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. Alla camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale e notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato.
Va dunque ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di accreditare su carta elettronica la somma liquidata in favore del ricorrente, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura del ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Quanto al compenso, poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, esso deve ritenersi compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. n. 55/2014, dimidiati e ridotti per la marcata serialità della controversia e per la difficoltà operativa dell’Amministrazione, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
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