Obbligo dell’ASL di provvedere sull’istanza di prosecuzione del trattamento ABA per minore con autismo (TAR Campania n. 1454 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di condanna dell’ASL al riconoscimento del diritto di un disabile a uno specifico e individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta sia per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104/2010. L’inerzia serbata dall’amministrazione sull’istanza diretta a ottenere l’erogazione di un trattamento sanitario, in assenza di una previsione legislativa di silenzio diniego, integra un’ipotesi di silenzio inadempimento giustiziabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Il mutamento delle condizioni anagrafiche e cliniche del paziente impone una nuova e autonoma valutazione da parte dei competenti servizi specialistici dell’Azienda Sanitaria, che non è tenuta a recepire automaticamente il monte ore indicato in un provvedimento cautelare del giudice ordinario, ma deve esercitare le proprie competenze mediante una nuova istruttoria clinica. In pendenza di tale procedimento, il Collegio dispone la permanenza degli effetti della misura cautelare già concessa dal giudice ordinario, al fine di evitare vuoti di tutela, nel rispetto della discrezionalità tecnica dell’amministrazione.
Il Fatto
I genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico avevano ottenuto dal Tribunale ordinario un’ordinanza ex art. 700 c.p.c. che accertava il diritto del figlio alla somministrazione del trattamento riabilitativo con metodologia ABA per non meno di 25 ore settimanali in regime domiciliare, fino al compimento del dodicesimo anno di età, oltre a ore di supervisione da parte del BCBA. Il trattamento era stato avviato in virtù di tale titolo esecutivo.
In prossimità della scadenza del limite temporale fissato nell’ordinanza, i genitori avevano inoltrato all’ASL un’istanza, a mezzo PEC, affinché l’amministrazione adottasse un provvedimento espresso e motivato, previa rivalutazione delle condizioni cliniche del minore, per la prosecuzione del trattamento. L’ASL non aveva riscontrato la richiesta, sebbene avesse continuato a garantire la continuità assistenziale sulla base del provvedimento del giudice ordinario. I ricorrenti avevano quindi proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio inadempimento, chiedendo l’accertamento del diritto alla prosecuzione del trattamento e la condanna dell’ASL a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha preliminarmente confermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia, richiamando le Sezioni Unite n. 1781 del 2022, secondo cui in materia di pubblico servizio sanitario l’omissione provvedimentale è impugnabile quale provvedimento negativo. In assenza di una previsione legislativa di silenzio diniego, l’inerzia serbata sull’istanza di erogazione di un trattamento sanitario integra un’ipotesi di silenzio inadempimento.
Nel merito, il Collegio ha accertato che le istanze dei ricorrenti non erano state riscontrate entro il termine di trenta giorni, individuato ai sensi dell’art. 26, legge n. 833/1978 per le prestazioni di riabilitazione, con conseguente formazione del silenzio. La stessa ASL aveva riconosciuto che il mutamento delle condizioni anagrafiche e cliniche del minore imponeva una nuova valutazione da parte dei servizi specialistici, senza che l’amministrazione fosse tenuta a recepire automaticamente il monte ore indicato nel provvedimento cautelare.
La sentenza ha quindi dichiarato l’obbligo dell’ASL di pronunciarsi sull’istanza nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, previa convocazione dell’organo deputato, visita del paziente ed esame della documentazione medica. Per il caso di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale della Campania, che dovrà concludere il procedimento nel termine di novanta giorni, avvalendosi se necessario di un medico specialista in neuropsichiatria infantile come ausiliario.
Quanto alla tutela cautelare, il TAR ha evidenziato la necessità di evitare pericolosi vuoti di tutela nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza e l’assunzione dei provvedimenti di competenza dell’ASL. Richiamando la propria giurisprudenza (sent. n. 2251/2024), il Collegio ha sottolineato che il minore avrebbe potuto beneficiare dinanzi al giudice ordinario del carattere ultrattivo delle ordinanze cautelari ai sensi dell’art. 669-octies, comma 6, c.p.c. Ha pertanto disposto che, nelle more delle determinazioni dell’ASL o del commissario ad acta, permangano gli effetti dell’ordinanza cautelare pronunciata dal Tribunale ordinario, così garantendo la continuità del trattamento fino all’adozione del P.R.I. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della questione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.