VIA e parco eolico nullo per sopravvenuta tutela dell’Einstein Telescope (TAR Sardegna n. 108 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di nullità e inefficacia prevista dall’art. 47, comma 9-quater, d.l. n. 13/2023, convertito con legge n. 41/2023, per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), legge n. 400/1988 nelle aree destinate all’Einstein Telescope colpisce anche i provvedimenti di VIA espressi in sede di composizione del conflitto tra Ministeri. La VIA, pur non essendo titolo autosufficiente, partecipa di una funzione autorizzatoria e costituisce la sede propria in cui va valutata la compatibilità dell’impianto con l’infrastruttura di ricerca, dovendosi escludere che il giudizio di interferenza sia relegato alla fase abilitativa successiva. Ne deriva la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso avverso la deliberazione del Consiglio dei Ministri, con improcedibilità e non cessazione della materia del contendere, restando estranea alla posizione del ricorrente la ratio della normativa sopravvenuta.
Il Fatto
La società controinteressata aveva chiesto la valutazione di impatto ambientale per un impianto eolico di grande taglia, il parco Gomoretta, da localizzarsi in Sardegna. Sull’istanza erano confluiti pareri negativi della Regione, della Provincia e del Comune interessati, oltre al parere definitivo negativo del Ministero della Cultura. Il ricorso della società contro tali atti era stato respinto dal TAR Sardegna con la sentenza n. 453 del 14 agosto 2020, confermata dal Consiglio di Stato n. 8633 del 27 dicembre 2021.
Dopo il passaggio in giudicato, il Ministero della Transizione Ecologica ha chiesto alla Presidenza del Consiglio di attivare il meccanismo di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis), legge n. 400/1988 per comporre il contrasto con il Ministero della Cultura, sulla base di un sopravvenuto parere favorevole della Commissione VIA. Il Consiglio dei Ministri ha quindi espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale. La Regione ha impugnato la deliberazione e i pareri presupposti, deducendo violazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di partecipazione, lesione delle competenze regionali in materia di paesaggio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione della società cedente e la connessa tardività della notifica, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato n. 8293/2023: la cessione del ramo d’azienda non esclude la qualità di controinteressato sostanziale in capo al destinatario del provvedimento, e la costituzione volontaria della cessionaria integra comunque il contraddittorio.
Nel merito, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La norma sopravvenuta stabilisce che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 5 citato, insistenti sulle aree di cui al comma 9-ter, sono nulle e prive di efficacia. È pacifico che l’impianto ricada sull’area in cui è previsto il progetto Einstein Telescope, incluso nella tabella 7 del PNIR 2021-2027.
La questione centrale è se la nullità colpisca anche un provvedimento di VIA positiva. Le controinteressate sostengono la lettura testuale, limitata alle sole autorizzazioni, e valorizzano il comma 9-quinquies, che consentirebbe il rilascio dei titoli abilitativi previo parere dell’INFN. Il Collegio non condivide tale lettura.
Richiamando la Corte costituzionale n. 198 del 2018, il Tribunale osserva che la VIA ha struttura anfibia: dimensione partecipativa e funzione autorizzatoria. L’espresso riferimento della norma ai provvedimenti resi ai sensi dell’art. 5 citato depone per l’inclusione della VIA, poiché è in quella sede che tipicamente si compongono i conflitti tra Ministeri. L’ampia locuzione “ulteriori titoli abilitativi, comunque denominati” conferma l’interpretazione estensiva.
La valutazione di interferenza con l’Einstein Telescope attiene ai disturbi immessi dai rotori e costituisce profilo di impatto ambientale da esaminarsi già in sede di VIA, non a valle. Il Tribunale esclude la cessazione della materia del contendere: la norma sopravvenuta non accoglie i motivi del ricorrente, ma risponde a una scelta di opportunità politica estranea alla sua posizione. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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