Estinzione del giudizio per rinuncia e carenza sopravvenuta d’interesse (TAR Lazio n. 14305 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso, resa dalla parte ricorrente prima che la causa venga trattenuta in decisione, integra gli estremi della rinuncia optimo iure di cui all’art. 84, commi 1 e 2, cod. proc. amm. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, dichiarando l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Non viene in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento dell’illegittimità degli atti in assenza di uno specifico interesse di parte che consenta la prosecuzione del processo.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura sanitaria accreditata con il Servizio Sanitario Regionale, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio numerose note con cui la ASL RM 5 richiedeva l’emissione di note di credito compensative per la differenza tra produzione riconoscibile e fatturato per gli anni 2021 e 2022, nonché le Determine regionali presupposte e gli atti connessi. La controversia riguardava importi complessivamente superiori a otto milioni di euro per il 2021 e ulteriori somme per il 2022, relativi a prestazioni di specialistica ambulatoriale, riabilitazione, lungodegenza e assistenza territoriale.
Nelle more del giudizio, l’azienda sanitaria di titolarità della società ricorrente è stata conferita ad altra e differente entità giuridica, con atto divenuto efficace dal 01.02.2026, a seguito della voltura dei titoli autorizzativi e degli accreditamenti da parte della Regione Lazio. Il capitale sociale della società è stato successivamente interamente ceduto in data 19.03.2026. Con atto notificato e depositato il 26 maggio 2026, la ricorrente ha pertanto dichiarato di voler rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto preso atto della dichiarazione di rinuncia proveniente dalla parte ricorrente, rilevando come il processo amministrativo sia informato al principio dispositivo, in base al quale la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio.
La ASL resistente aveva contestato la fondatezza della rinuncia, osservando che l’avvicendamento societario non avrebbe fatto venir meno l’interesse al ricorso, trattandosi di una semplice transazione commerciale tra privati che non implicava alcun cambiamento nell’identità giuridica della società. Il Collegio ha tuttavia disatteso tale eccezione, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, essendo tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa.
La giurisprudenza citata dal Collegio, tra cui Cons. Stato n. 120 del 2023 e Cons. Stato n. 7816 del 2022, conferma che nel processo amministrativo non viene in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo, volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di uno specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo.
Il Collegio ha quindi qualificato l’atto di rinuncia come rinuncia optimo iure, tipizzata all’art. 84, commi 1 e 2, cod. proc. amm., in quanto integrava i requisiti formali definiti dal codice per la rinuncia agli atti di causa. Per l’effetto, ha pronunciato ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. l’estinzione del giudizio.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione, ravvisando giustificate ragioni nella condotta processuale della parte ricorrente, che aveva determinato la definizione del giudizio senza un esame nel merito delle questioni sollevate.
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Nota della Redazione
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