L’occupazione d’urgenza e l’esproprio per l’ampliamento di una discarica sono legittimi (TAR Abruzzo n. 172 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, l’indifferibilità e l’urgenza dei lavori e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, legittimando la successiva emissione del decreto di occupazione d’urgenza da parte del soggetto delegato. La delega dei poteri espropriativi a una società aggiudicataria del servizio è conforme al quadro normativo, così come l’individuazione del gestore quale beneficiario dell’espropriazione. La scelta tra strumento negoziale (locazione) e procedura ablativa per l’acquisizione dell’area destinata a un’opera pubblica costituisce valutazione di merito dell’Amministrazione, sottratta al sindacato giurisdizionale. La destinazione agricola di un’area non è incompatibile con la realizzazione di una discarica. Le controversie sulla quantificazione dell’indennità di espropriazione appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 54 del D.P.R. n. 327/2001.
Il Fatto
Una società, delegata dal Comune, disponeva l’occupazione d’urgenza di terreni, ex art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, per l’ampliamento di una discarica consortile. La proprietaria dei fondi impugnava l’atto, deducendo vizi di incompetenza, carenza di istruttoria, difetto dei presupposti di urgenza e mancata ponderazione degli interessi in gioco. Successivamente, veniva emesso un decreto di esproprio rettificato, anch’esso gravato con motivi aggiunti per illegittimità derivata e vizi propri.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso l’eccezione di irricevibilità, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Ha accertato che la notifica dell’atto impugnato era avvenuta tramite PEC con esito positivo, garantendo il pieno esercizio del diritto di difesa. Ha inoltre ritenuto legittima la delega dei poteri espropriativi dal Comune alla società, risultando quest’ultima individuata come Autorità espropriante nell’AIA.
Quanto alla dedotta decadenza, il giudice ha chiarito che la dichiarazione di pubblica utilità, l’indifferibilità e l’urgenza erano contenute nell’AIA del 21 febbraio 2024, e solo successivamente era stato adottato il decreto di occupazione d’urgenza, il 4 giugno 2024, rendendo la censura procedimentale infondata. Ha, altresì, escluso il difetto di partecipazione procedimentale, avendo l’interessata avuto la possibilità di interloquire.
In merito alla scelta dello strumento ablatorio, il TAR ha sottolineato che essa rientra nelle valutazioni di merito dell’Amministrazione, insindacabili dal giudice. Ha ritenuto non incompatibile la destinazione agricola dell’area con la realizzazione di una discarica, richiamando la giurisprudenza prevalente. Ha infine distinto le due ipotesi di immissione in possesso, ex artt. 22-bis e 24 del D.P.R. n. 327/2001, negando la dedotta duplicazione. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi respinti, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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