Escluso il soccorso istruttorio per l’errore del candidato nella compilazione della domanda (TAR Lazio n. 3161 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali di massa il soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 non è attivabile quando l’irregolarità non riguardi documentazione carente o irregolare, ma derivi da un errore commesso dal candidato nella compilazione della domanda. La riconoscibilità dell’errore, condizione per il legittimo esercizio del rimedio, va esclusa quando il format telematico proponga caselle fra loro omogenee e la scelta effettuata non risulti obiettivamente contraddetta dai dati dichiarati. Riqualificare in via postuma il titolo indicato dal concorrente per attribuirgli un diverso punteggio determina una non consentita alterazione della par condicio e viola l’autoresponsabilità del partecipante, su cui grava l’onere di puntuale dichiarazione di titoli e atti.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato alla procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici indetta con il D.M. 08.06.2023 n. 107. Nella compilazione del format telematico ha barrato la casella A.8, prevista per il possesso generico di un Master di primo livello, anziché la casella A.7, destinata ai Master di primo livello su materie inerenti il profilo professionale del dirigente pubblico ovvero in Scienze dell’educazione.

Approvata la graduatoria definitiva, il candidato ha chiesto l’annullamento dei decreti dirigenziali di approvazione e rettifica nella parte in cui recepiscono un punteggio di 8,50 pt. invece dei 10 pt. rivendicati, contestando il rigetto del reclamo. Il Ministero si è costituito sostenendo di aver valutato tutti i titoli dichiarati nelle categorie in cui erano stati inseriti. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra soccorso istruttorio e correzione dell’errore del privato nella domanda. Il primo, ricostruito sul modello dell’Adunanza plenaria n. 9 del 2014, opera per regolarizzare documentazione irregolare o carente, in funzione di buona fede e affidamento. Il secondo, ricorda il Tribunale, è stato ritenuto emendabile dall’amministrazione solo se riconoscibile secondo le condizioni poste dal codice civile per gli atti negoziali, come chiarito da Cons. Stato, sez. V, n. 4198 del 2019.

Nelle procedure comparative e di massa il rimedio è però fortemente limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente, che sopporta le conseguenze degli errori commessi nel presentare la documentazione (Cons. Stato, sez. IV, n. 1148 del 2019; sez. III, n. 96 del 2019). Il soccorso va attivato, invece, quando dalla documentazione già allegata residuino margini di incertezza facilmente superabili, secondo la logica di correttezza richiamata da Cons. Stato, sez. V, n. 257 del 2018.

Il Collegio esclude che la fattispecie rientri in quest’ultimo ambito. Entrambe le caselle, A.7 e A.8, concernono Master di primo o secondo livello di durata annuale, corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati: la differenza risiede nel riferimento delle materie al profilo professionale del dirigente. L’amministrazione avrebbe dovuto desumere autonomamente che il master dichiarato atteneva in realtà alle materie della casella A.7 e ipotizzare un errore del candidato. Siffatto sforzo ricostruttivo, osserva il Tribunale, non è esigibile: la scelta effettuata non era obiettivamente contraddetta dai dati trasmessi e l’errore non era riconoscibile.

Il Collegio aggiunge che accogliere la tesi del ricorrente comporterebbe la riqualificazione in via postuma del titolo dichiarato in violazione della par condicio (Cons. Stato, sez. V, n. 9387 del 2023). Nelle procedure concorsuali grava sul partecipante l’onere di preventiva, espressa e puntuale dichiarazione dei titoli posseduti, senza che sull’amministrazione ricada alcun obbligo di approfondimento o di intervento successivo, che pregiudicherebbe efficacia e speditezza della procedura (TAR Lazio, sez. I, n. 7786 del 2023). Il ricorso è pertanto infondato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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