Terzo condono in zona vincolata: sanabili solo gli interventi di minore rilevanza (TAR Sicilia n. 1091 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio non è ammesso per le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincolo paesaggistico o ambientale, anche relativo. L’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, recepito integralmente dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004, attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino inedificabilità assoluta. Restano sanabili i soli interventi di minore rilevanza, ossia quelli riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1, purché le opere siano anteriori al vincolo, conformi agli strumenti urbanistici e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta. La creazione di nuovi volumi o superfici, anche a destinazione tecnica o pertinenziale, è insanabile sotto il profilo paesaggistico.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato il parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali con nota n. 15681 del 31 agosto 2023, oltre all’eventuale provvedimento comunale di rigetto dell’istanza di sanatoria presentata ai sensi della legge n. 326/2003, e la circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022.

La vicenda riguarda un immobile di Taormina per il quale era stata chiesta la sanatoria del cosiddetto terzo condono, con riferimento alla sopraelevazione consistente nella realizzazione di un terzo piano. La Soprintendenza, richiamando la circolare assessoriale, ha espresso avviso negativo. I ricorrenti hanno dedotto il difetto di preavviso di rigetto, la natura pertinenziale e non volumetrica dell’intervento, la persistente vigenza della disciplina regionale previgente dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, la formazione del silenzio-assenso e la violazione dell’art. 136 della Costituzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio, osservando che l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. consente il differimento solo in casi eccezionali, non potendo qualificarsi tale la mera possibilità di una sopravvenienza normativa, che non sarebbe comunque preclusa dalla decisione di merito.

Nel merito il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: l’art. 32, comma 26, del d.l. n. 269/2003 ammette a sanatoria le tipologie da 1 a 3 sull’intero territorio e le tipologie 4, 5 e 6 negli immobili soggetti ai vincoli dell’art. 32 della legge n. 47/1985. La lettera d) del comma 27 esclude comunque la sanatoria per le opere realizzate su immobili vincolati, ove il vincolo sia anteriore all’esecuzione e le opere non siano conformi agli strumenti urbanistici.

Il passaggio decisivo concerne gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022. Il giudice delle leggi ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2, chiarendo che l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama l’art. 32 del d.l. n. 269/2003 nella sua integralità, quindi anche nei limiti ostativi. Le previsioni statali sui massimi condonabili costituiscono norme di grande riforma economico-sociale.

Da qui la conclusione: nelle aree sottoposte a vincolo relativo sono sanabili solo gli interventi di minore importanza, mentre la realizzazione di nuovi volumi o superfici resta preclusa. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato n. 3289 del 2015, n. 4123 del 2023, n. 9950 del 2022 e n. 1213 del 2022, secondo cui il divieto di incremento volumetrico opera per qualsiasi nuova edificazione, compresi i volumi tecnici e le pertinenze.

Le censure residue sono respinte: il provvedimento era interamente vincolato, onde l’irrilevanza del preavviso di rigetto; la qualificazione pertinenziale è superata dalla creazione di nuova superficie e volume; l’art. 17 della legge regionale n. 4/2003 concerne solo il primo e secondo condono; nessuna lesione dell’art. 136 Cost., essendo la pronuncia costituzionale anteriore al parere. L’impugnazione del provvedimento comunale è inammissibile per difetto di attualità, non constando la sua adozione. La domanda di restituzione è respinta per difetto di prova dei versamenti. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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