Rinuncia al ricorso di primo grado e improcedibilità dell’appello amministrativo (Cons. Stato n. 5957 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e agli effetti della sentenza che lo ha definito determina il venir meno dell’interesse alla decisione dell’appello, che va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di oggetto. A tale declaratoria consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., non essendo più configurabile alcun effetto del provvedimento impugnato. La rinuncia agli atti del giudizio opera sul piano processuale e, quando interviene prima della decisione definitiva, priva il gravame del suo necessario presupposto. Sussistono giustificati motivi, ex art. 84, comma 2, cod. proc. amm., per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado, anche in forza dell’accordo delle parti sul punto.
Il Fatto
La vicenda riguarda una struttura alberghiera e le aree a essa pertinenti, situate nel territorio di un Comune della Provincia autonoma di Bolzano. La società che gestisce l’albergo, in forza di un contratto d’affitto, ha promosso una serie di istanze di modifica urbanistica finalizzate a consentire l’ampliamento della struttura e, in un secondo momento, l’istituzione di una nuova zona turistica sulle particelle interessate.
Dopo i pareri della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio e della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio, e dopo l’approvazione comunale della modifica al piano urbanistico, la Giunta Provinciale ha approvato in via definitiva la variante con la delibera indicata. La società proprietaria del fondo ha impugnato davanti al T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano gli atti di approvazione, ottenendone l’accoglimento e l’annullamento in parte qua. Avverso tale sentenza la società che aveva promosso la trasformazione urbanistica ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio di secondo grado le parti hanno rappresentato la pendenza di trattative per un componimento bonario. All’udienza la causa è stata trattenuta in decisione, ma nelle more la ricorrente in primo grado ha depositato un atto con cui ha dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo con le altre parti e ha formulato la rinuncia al ricorso introduttivo e agli effetti della sentenza di primo grado.
Il Consiglio di Stato ha quindi rilevato che l’appello è divenuto improcedibile. In conseguenza della rinuncia ex art. 84 c.p.a. al ricorso di primo grado e agli effetti della sentenza impugnata — rinuncia alla quale ha aderito la parte appellante e alla quale non si è opposta la Provincia Autonoma di Bolzano — è venuto meno, infatti, l’oggetto del gravame sottoposto a scrutinio.
Da qui la declaratoria di improcedibilità dell’appello. La Corte ha però disposto anche l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado, sempre in conseguenza della rinuncia, poiché la caducazione degli effetti della pronuncia impugnata ne impone la rimozione formale e non lascia spazio a una regressione del giudizio.
Sul piano delle spese, la Corte ha riconosciuto la sussistenza di giustificati motivi ai sensi dell’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., anche in forza dell’accordo delle parti sul punto, disponendo l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. La decisione ha così risolto la controversia su un piano esclusivamente processuale, senza esaminare nel merito i motivi di appello relativi alla legittimità della variante urbanistica e alla disciplina della valutazione ambientale.
Nota della Redazione
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