Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Sardegna n. 244 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. Tale pronuncia di rito presuppone l’accertamento della cessazione della res controversa e non implica alcuna valutazione nel merito delle censure dedotte avverso il provvedimento impugnato. In presenza di tale declaratoria, le spese di lite possono essere integralmente compensate, tenuto conto della peculiarità e della complessità in fatto della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore dei servizi marittimi e portuali, aveva impugnato dinanzi al TAR Sardegna il diniego opposto dalla Regione Autonoma della Sardegna alla richiesta di concessione demaniale marittima per la posa di attrezzature balneari in località Punta Asfodeli, nel Comune di Olbia. L’atto impugnato era costituito dalla determinazione n. 2562 del 3 agosto 2022, nonché dall’art. 10 delle linee guida regionali per la predisposizione dei Piani di Utilizzo dei Litorali (PUL), richiamato a fondamento del provvedimento. Avverso il diniego, la società aveva dedotto plurimi profili di illegittimità, sia con riferimento alla procedura seguita, sia in relazione ai presupposti applicativi delle linee guida regionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della nota depositata dalla società ricorrente in data 27 novembre 2025, con la quale la stessa ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale dichiarazione, espressione di una scelta processuale unilaterale della parte, è stata valutata dal Tribunale come sintomo inequivocabile della sopravvenuta cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, del difetto di interesse a una pronuncia nel merito.
Il TAR ha quindi applicato la disposizione di cui all’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., che impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che rende del tutto inutile la decisione. La pronuncia di rito ha natura dichiarativa e non richiede alcuna disamina delle questioni sostanziali e processuali sollevate dalla parte ricorrente, che restano assorbite.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando la peculiarità del caso concreto e la complessità in fatto della controversia, che giustificano il superamento del criterio della soccombenza virtuale. La decisione è stata resa all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 22 gennaio 2026, con il rito camerale di cui all’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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