Limiti dimensionali degli atti e sinteticità: legittimo l’omesso esame delle pagine eccedenti (TAR Lazio n. 9716 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione di limiti dimensionali degli atti processuali di parte, contenuta nell’art. 13-ter dell’all. 2 al c.p.a. e nel decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, costituisce ragionevole attuazione del principio di sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, c.p.a. e non vulnera gli artt. 3, 24 e 111 Cost. La violazione dei limiti non determina l’inammissibilità dell’intero atto, ma degrada la parte eccedentaria a contenuto che il giudice ha la mera facoltà di esaminare; l’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine eccedenti non è motivo di impugnazione. La disciplina, che ammette deroghe previa istanza motivata, è espressione di una riserva di legge relativa, integrabile da fonte secondaria sulla base di una norma primaria che ne fissi presupposti e limiti.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di procuratore del Codacons e di rappresentante legale dell’Associazione Utenti della Giustizia, ha impugnato gli artt. 3 (“Limiti dimensionali degli atti processuali di parte”) e 8 (“Specifiche tecniche”) del d.P.C.S. 22 dicembre 2016, nella parte in cui prevedono che il giudicante non è tenuto a esaminare le questioni trattate nelle pagine che fuoriescano dai limiti dimensionali fissati. Ha dedotto la violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990, degli artt. 24 e 111, comma 2, Cost. e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché la lesione del diritto di difesa per l’imposizione di una sinteticità di tipo solo quantitativo. Ha altresì sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13-ter, comma 5, dell’all. 2 al c.p.a., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto la palese infondatezza del ricorso nel merito, tale da assorbire le eccezioni preliminari, e ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 13-ter, comma 5, dell’all. 2 al c.p.a. prevede che il giudice è tenuto ad esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei limiti e che l’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive non è motivo di impugnazione; l’art. 5 del d.P.C.S. del 2016 individua specifiche ipotesi di deroga e l’art. 6 ne disciplina il procedimento, subordinandolo a un’istanza motivata.
Il Collegio ha osservato che il decreto impugnato rappresenta una ragionevole e ponderata applicazione del principio di sinteticità, imposto sia dal codice del processo amministrativo sia dal codice di procedura civile dopo il d.lgs. n. 149/2022, ed è frutto di interlocuzione con tutti i soggetti coinvolti. L’opzione per la sinteticità non è irragionevole, ma funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa e all’efficienza del processo, imponendo la selezione delle sole questioni rilevanti. La disciplina risulta equilibrata perché esclude dai limiti una nutrita elencazione di elementi formali e sostanziali e consente di derogare ai limiti mediante un’istanza motivata, con ipotesi di deroga ampie e tassative.
Quanto alla dedotta illegittimità costituzionale, la previsione di limiti dimensionali elastici è stata considerata presidio della pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, del diritto di difesa e del contraddittorio, anche perché la giurisdizione è una risorsa scarsa di cui è lecito disciplinare il razionale utilizzo. L’art. 111 Cost. prevede una riserva di legge relativa, che ammette fonti secondarie per gli aspetti tecnici del processo, purché la norma primaria contenga gli elementi essenziali della fattispecie, come nel caso dell’art. 13-ter dell’all. 2 al c.p.a.
Il Collegio ha infine respinto la censura di violazione dell’art. 3 Cost., fondata sulla differenza rispetto al processo civile: il processo amministrativo, di stampo impugnatorio e documentale, giustifica la diversa funzione della sinteticità, come presupposto dal rinvio dell’art. 39 c.p.a. In ogni caso, la declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata solo in caso di mancata attivazione degli strumenti processuali previsti, e la violazione del limite non genera l’inammissibilità dell’intero atto, ma solo il degradare della parte eccedentaria a contenuto che il giudice ha la mera facoltà di esaminare.
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Nota della Redazione
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