Ottemperanza al giudicato e penalità di mora anche per le condanne pecuniarie (TAR Calabria n. 1093 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguarda una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro. La somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Per il suo carattere sanzionatorio, essa si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza. Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può porre a carico dell’amministrazione anche le spese del giudizio, affidandone l’esecuzione al commissario in caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono davanti al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Catanzaro n. 1111/2019, munito di formula esecutiva e passato in giudicato. Il titolo contiene una condanna al pagamento di una somma a titolo di danno non patrimoniale in favore del dante causa degli eredi istanti, oltre agli importi liquidati a favore dei difensori distrattari.
Gli eredi chiedono l’esecuzione per la parte relativa al risarcimento; i due avvocati per la parte relativa a compensi e spese. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si costituisce. I ricorrenti domandano altresì la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. Il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. I ricorrenti hanno inviato la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.
L’amministrazione non ha dimostrato, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur ritualmente notificato. I requisiti per l’accoglimento sussistono dunque tutti.
Sulla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il TAR ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Richiama Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella del comma 781 dell’art. 1 l. n. 208/2015.
Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Il collegio precisa che essa si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario.
Quanto alle spese, il TAR le liquida d’ufficio secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta più affine e non espressamente disciplinata, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016. In caso di mancata refusione, provvederà il commissario nel medesimo termine, soluzione giustificata dal principio di pienezza e concentrazione delle tutele e da ragioni di economia processuale, anche in applicazione degli artt. 95 e 510 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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