La sospensione ex art. 21 quater non richiede indennizzo né revoca (TAR Sicilia n. 1093 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo ex art. 21 quater legge n. 241/1990 costituisce un potere cautelare autonomo e di durata temporanea, distinto dalla revoca ex art. 21 quinquies e dall’annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies. Il limite dei dodici mesi riguarda la durata massima della sospensione e non il tempo trascorso dall’adozione dell’atto sospeso, purché questo conservi efficacia durevole. Il candidato dichiarato idoneo non è titolare di un diritto soggettivo all’assunzione e la mancata previsione di un indennizzo non invalida il provvedimento, ma legittima semmai una pretesa patrimoniale. La sospensione può colpire anche il procedimento concorsuale, prima del consolidamento di posizioni giuridiche soggettive.

Il Fatto

Con delibera del 2020 l’Autorità di Sistema Portuale avviava le procedure di strutturazione dell’ente e pubblicava otto bandi di concorso. Il ricorrente partecipava alle selezioni per tre figure professionali dell’Area Affari Generali e, all’esito, risultava idoneo per la figura 9, mentre per le figure 11 e 13 i lavori della Commissione non erano stati approvati con decreto presidenziale.

Con decreto n. 73/2023 il Presidente dell’ente disponeva la sospensione per dodici mesi dell’efficacia della delibera del 2020 e della relativa procedura concorsuale, in attesa della riorganizzazione dell’ente. Il ricorrente impugnava tale decreto, il successivo n. 75/2023 e il diniego di accesso al parere dell’Avvocatura dello Stato, chiedendo anche l’ostensione ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non essendo stati impugnati atti di tale Amministrazione, titolare di meri poteri di vigilanza su un ente dotato di autonoma personalità giuridica.

Nel merito, il Tribunale chiarisce la posizione del ricorrente: la documentazione richiamata consiste in verbali della Commissione, non in statuizioni formali dell’ente, approvate solo per le figure 9, 14 e 15. Egli ha dunque agito come soggetto idoneo e non come vincitore, con conseguenze sulla consistenza della posizione giuridica contrapposta all’interesse pubblico.

Sul primo motivo, il Collegio osserva che l’art. 21 quater pone limiti alla sola durata massima della sospensione e non impone di assumere quale dies a quo la data di adozione dell’atto. La delibera del 2020, ad efficacia durevole, costituiva la base giuridica delle procedure; la sospensione poteva quindi essere fissata in data posteriore, con possibile violazione solo se protratta oltre il 24 luglio 2024, evenienza non verificatasi.

Quanto al secondo e terzo motivo, la formulazione atecnica del provvedimento non lo rende illegittimo: la sospensione riguarda sia provvedimenti sia atti endoprocedimentali, e il riferimento alla riorganizzazione dell’ente non elide il rispetto della tempistica massima di dodici mesi.

Sul quarto e quinto motivo, le esigenze connesse alle risorse del PNRR e la riconsiderazione dell’interesse pubblico originario giustificano la sospensione, che non si apparenta alla revoca. Il provvedimento mira anzi a evitare il consolidamento di posizioni soggettive, richiamando la giurisprudenza sul difetto di diritto all’assunzione degli idonei. Sul sesto motivo, la mancata previsione dell’indennizzo non inficia l’atto riconducibile all’art. 21 quater. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della rilevanza costituzionale dell’interesse all’occupazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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