Telefonia mobile, termini perentori e divieto di ghettizzazione degli impianti (TAR Lazio n. 1092 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di autorizzazione all’installazione di stazioni radio base, disciplinato dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, la richiesta di integrazione documentale è ammessa una sola volta ed entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione dell’istanza; la sua proposizione tardiva è irrituale e non può fondare un diniego. L’amministrazione non può imporre moduli o allegati ulteriori rispetto alla modulistica di legge, pena un aggravamento procedimentale vietato. È illegittimo il regolamento comunale che consenta l’installazione dei soli impianti nei siti puntualmente individuati dal piano, perché si traduce in un divieto generalizzato di localizzazione non consentito dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001. Il diniego deve essere preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, applicabile anche a questo procedimento.

Il Fatto

Due società operatrici di telefonia presentano congiuntamente, il 3 dicembre 2024, istanza ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per realizzare una stazione radio base su area privata nel territorio di un Comune, con parere positivo dell’ARPA. Il Comune inibisce l’intervento con determinazione del 27 dicembre 2024, fondata su due rilievi: la domanda non sarebbe stata redatta sul modello comunale e corredata di progetto preliminare, schema di concessione e progetto definitivo; l’impianto sarebbe collocato fuori dall’unica area destinata dal regolamento agli impianti di telefonia.

Le società impugnano la determinazione e le clausole del regolamento comunale. In sede cautelare il TAR accorda la tutela, il Consiglio di Stato conferma respingendo gli appelli. Il Comune, nelle memorie, aggiunge profili di irregolarità non contenuti nel provvedimento.

La Motivazione della Corte

Riuniti i ricorsi per identità di oggetto e di questioni, il Collegio ritiene i gravami manifestamente fondati. Sul primo motivo richiama il quadro dell’art. 44: procedura celere, termini stringenti, silenzio-assenso in caso di inerzia. La richiesta di integrazione, per il comma 6, va inoltrata una sola volta ed entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza. Nel caso concreto la contestazione documentale arriva il 27 dicembre a fronte di istanza del 3 dicembre: è quindi tardiva e irrituale. Nessuna lacunosità era stata ritualmente dedotta in sede procedimentale.

Il secondo motivo è parimenti accolto. L’art. 44, comma 2, impone la modulistica di cui all’allegato 12-bis; l’amministrazione non può esigere documenti diversi, attese le finalità acceleratorie. Richiamando Cons. Stato n. 15 del 2024 e Cons. Stato n. 8259 del 2022, il TAR afferma la tassatività degli oneri procedimentali: progetto preliminare, schema di concessione e progetto definitivo non rientrano tra gli allegati dovuti.

Il terzo motivo concerne la localizzazione. La previsione regolamentare che ammette gli impianti nei soli siti indicati dal piano configura, per giurisprudenza costante (Cons. Stato n. 10861 del 2023 e l’ordinanza della Sezione Sesta n. 2349 del 2025 resa proprio in questo giudizio), un divieto generalizzato incompatibile con l’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001: l’ente può individuare siti sensibili, non escludere il resto del territorio.

Il quarto motivo è condiviso: il diniego doveva essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, istituto applicabile al procedimento anche in funzione di interruzione dei termini per il silenzio-assenso (Cons. Stato n. 7930 del 2019; Cons. Stato n. 898 del 2025).

Le difese comunali svolte nelle memorie — omessa trasmissione all’Ispettorato e mancata prova della disponibilità dell’area — non trovano riscontro nella motivazione del provvedimento e costituiscono integrazione postuma inammissibile. I ricorsi sono quindi accolti e gli atti annullati, con condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *