Parere paesaggistico tardivo non è silenzio-assenso né tamquam non esset (TAR Lazio n. 1093 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere di compatibilità paesaggistica reso dalla Soprintendenza oltre i termini scanditi dall’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 non è né tamquam non esset né inutiliter dato: la sua tardività non incide sulla persistenza del potere di provvedere e non determina l’illegittimità dell’atto. Alla fase cd. orizzontale del procedimento non si applica il silenzio-assenso tra amministrazioni ex art. 17-bis l. n. 241/1990, riservato ai soli procedimenti a decisione condivisa; alla fase cd. verticale osta il comma 4 dell’art. 20 l. n. 241/1990, che sottrae al silenzio-assenso i procedimenti su interessi sensibili, tra cui la tutela del paesaggio. Il privato leso dall’inerzia può esperire il rimedio avverso il silenzio-rifiuto. Il giudizio di compatibilità paesaggistica è espressione applicativa dell’art. 9 Cost. ed è insurrogabile da forme di silenzio significativo.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il parere negativo con cui la Soprintendenza, il 12 settembre 2019, ha escluso la compatibilità paesaggistica di un fabbricato di civile abitazione realizzato in area vincolata e oggetto di istanza di sanatoria ex leggi nn. 47/1985 e 724/1994. L’immobile sorge nella fascia di protezione del corso d’acqua denominato “Vallone Pietra Erta” e presenta totale difformità rispetto alla concessione edilizia del 1991, che riguardava un deposito agricolo.

Il Comune, investito della richiesta di parere, aveva inizialmente trasmesso una proposta favorevole, sul presupposto che il PTPR avesse accolto le proposte comunali di declassamento del corso d’acqua e di riduzione a 50 metri della fascia di inedificabilità. Il ricorrente ha censurato il parere per tardività, per profili di eccesso di potere e per genericità della motivazione.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Collegio esclude che il decorso dei termini dell’art. 146, commi 5, 7 e 8, d.lgs. n. 42/2004 produca conseguenze sulla persistenza del potere della Soprintendenza. Richiamando Cons. St., IV, n. 9239/2024 e Cons. St., II, n. 1142/2023, il TAR esclude che il parere tardivo possa considerarsi tamquam non esset o addirittura di segno positivo.

Il Collegio distingue la fase cd. verticale, tra amministrazione e istante, da quella cd. orizzontale, tra Comune e Soprintendenza. Quanto alla prima, opera il comma 4 dell’art. 20 l. n. 241/1990, che sottrae al silenzio-assenso i procedimenti in materia paesaggistica; la violazione del termine configura silenzio-inadempimento. Quanto alla seconda, il perimetro dell’art. 17-bis l. n. 241/1990 è limitato ai procedimenti a decisione condivisa, non a quelli incardinati su istanza di parte. La speciale disciplina dell’art. 146, comma 9, d.lgs. n. 42/2004 abilita il Comune a provvedere “comunque”, senza perdita del potere della Soprintendenza.

Il Collegio aggiunge che, anche a voler ritenere il parere tardivo non vincolante, il Comune resterebbe tenuto a motivare in modo congruo l’eventuale dissenso dal giudizio tecnico. Nella specie, peraltro, il fabbricato è collocato entro la fascia di rispetto di 150 metri del corso d’acqua, dove vige il divieto assoluto di edificazione.

Il secondo motivo è respinto: il riferimento alla documentazione sulla volumetria risponde all’esigenza del contraddittorio endoprocedimentale e non altera il nucleo motivazionale. Sul tempo dell’edificazione, grava sul privato l’onere di provare la data di costruzione antecedente al vincolo del 1985, prova non fornita; trova quindi applicazione l’art. 33 l. n. 47/1985, che esclude la sanatoria per le opere in contrasto con vincoli di inedificabilità.

Il terzo motivo cade di fronte alle risultanze istruttorie: il Comune ha confermato che la fascia di rispetto è rimasta a 150 metri e che le proposte di modifica non sono state recepite nel PTPR, allineandosi alla posizione della Soprintendenza. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese verso le amministrazioni statali e compensazione verso il Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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