Inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso le mere rettifiche della graduatoria concorsuale (TAR Lazio n. 11382 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso i provvedimenti di mera rettifica della graduatoria finale di merito di una procedura concorsuale, laddove la lesione dell’interesse del candidato sia direttamente riconducibile all’atto originario di approvazione della graduatoria e le rettifiche successive non costituiscano rinnovato esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione, ma semplice adempimento degli obblighi di correttezza e buon andamento dell’agire amministrativo. In tale evenienza, non sussiste un onere della parte di impugnare le successive rettifiche, atteso che l’eventuale accoglimento del gravame avverso la graduatoria originaria determina l’effetto caducante sulle stesse, in quanto atti consequenziali e dal contenuto dovuto, mentre l’eventuale rigetto ne determina il consolidamento, non potendo essere ulteriormente contestate per un vizio di invalidità derivata la cui insussistenza sia già stata dichiarata dal giudice amministrativo.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla procedura selettiva pubblica, indetta nel 2010, per l’assunzione di dirigenti di seconda fascia presso l’Agenzia delle Entrate. Dopo un primo complesso contenzioso che aveva comportato l’annullamento del bando e la successiva ripresa della procedura, la graduatoria finale era stata approvata e più volte rettificata. Una nuova Commissione, nominata in esecuzione di pronunce giurisdizionali che avevano annullato la graduatoria nella parte relativa all’attribuzione del punteggio per titoli, aveva ridefinito i criteri di valutazione, applicando un moltiplicatore unico ai punteggi precedentemente attribuiti. All’esito, il ricorrente, che in precedenza era risultato vincitore, era stato collocato in posizione non utile, con conseguente caducazione del rapporto di lavoro dirigenziale già instaurato. Il Tribunale aveva respinto il ricorso avverso la nuova graduatoria con sentenza n. 20444/2024, e il ricorrente aveva proposto appello. Nelle more, l’Amministrazione aveva pubblicato due rettifiche della graduatoria, che il ricorrente aveva impugnato con il ricorso in esame, riproponendo la medesima censura già dedotta nel giudizio definito con la sentenza di rigetto.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la concreta lesione dell’interesse del ricorrente è riconducibile direttamente alla pubblicazione della prima graduatoria finale, e non è reiterata dalle successive rettifiche, le quali non costituiscono un rinnovato esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione, ma un semplice adempimento degli obblighi di correttezza e buon andamento, dovuto all’evidenza di errori materiali da correggere o alla necessità di esecuzione di pronunce giudiziali. Ne consegue che, ove la lesione sia originaria e reiterata, non sussiste un onere della parte di impugnare le successive rettifiche.
Il Tribunale ha poi osservato che nessuna utilità potrebbe derivare al ricorrente dall’accoglimento del ricorso avverso i provvedimenti di mera rettifica, atteso che i motivi dedotti sono identici a quelli già esaminati e respinti con la sentenza n. 20444/2024, avverso la quale pende l’appello. In particolare, l’eventuale accoglimento dell’appello comporterebbe l’annullamento della graduatoria originaria con effetto caducante sulle rettifiche, che verrebbero automaticamente travolte in quanto atti consequenziali e dal contenuto dovuto. Al contrario, l’eventuale rigetto dell’appello determinerebbe il consolidamento delle rettifiche, che non potrebbero essere ulteriormente contestate in ragione di un vizio di invalidità derivata la cui insussistenza sia già stata dichiarata dal giudice amministrativo.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, compensando integralmente le spese di giudizio, atteso il carattere meramente processuale della pronuncia e la funzione cautelativa del ricorso, volto a preservare la posizione della parte in attesa della definizione del giudizio di appello.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.