Personale ARERA stabilizzato: discriminatoria la decurtazione legata alla modalità di ingresso (TAR Lombardia n. 1788 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP recepito nella direttiva 1999/70/CE osta a che la valorizzazione delle professionalità del personale immesso in ruolo mediante stabilizzazione avvenga con parametri dettati dal solo dato formale della diversa modalità di accesso al ruolo. È discriminatoria la disciplina che applica ai soli stabilizzati il valore convenzionale omnicomprensivo e il fattore di ingresso a tempo determinato, riservando al solo personale assunto per concorso il riconoscimento di due livelli stipendiali. La mera natura temporanea del rapporto e l’interesse pubblico connesso alle modalità di accesso alla funzione non costituiscono ragioni oggettive idonee a giustificare la differenza di trattamento, quando le mansioni svolte siano identiche a quelle dei dipendenti di ruolo.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di ARERA assunto a tempo determinato presso la sede di Milano con inquadramento nella carriera dei Funzionari, ha impugnato la nota di assunzione a tempo indeterminato e la deliberazione n. 254/2020/A, di recepimento dell’ipotesi di accordo del 24 giugno 2020, unitamente agli atti presupposti.
In costanza del rapporto a termine il lavoratore aveva raggiunto il livello stipendiale cinque. All’esito della procedura di stabilizzazione è stato immesso in ruolo con livello economico tre e giuridico quattro, con un assegno ad personam a copertura della differenza retributiva. La doglianza riguarda la decurtazione di due livelli stipendiali applicata in ragione del c.d. fattore di ingresso a tempo determinato e la mancata equiparazione ai Funzionari reclutati mediante concorso pubblico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità. La deliberazione n. 254/2020/A, per espressa previsione del punto 2 dell’ipotesi di accordo, riguarda tutto il personale in servizio e considera la professionalità maturata anche quale dipendente a tempo determinato. La mancata notifica ai controinteressati non osta, poiché l’annullamento opera solo nella parte in cui non prevede l’equiparazione richiesta dal ricorrente.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Tribunale richiama Cons. Stato, sez. II, n. 9713 del 2023, che ha esaminato la conformità del sistema di valorizzazione alla clausola 4 dell’accordo quadro. Il sistema determina un trattamento meno favorevole per i dipendenti transitati in ruolo per stabilizzazione, poiché solo per essi operano il valore convenzionale omnicomprensivo e il fattore di ingresso, mentre non trova applicazione il meccanismo premiante dei due livelli stipendiali.
Il Collegio ricostruisce la giurisprudenza europea. La C.G.U.E. richiede una ragione oggettiva, fondata su elementi precisi e concreti, per legittimare la differenza di trattamento. Non bastano la mera natura temporanea del rapporto né lo status formale. L’interesse pubblico connesso alle modalità di accesso alla funzione pubblica non giustifica di per sé la disparità.
Le condizioni per la stabilizzazione fissate dal legislatore nazionale mirano a consentire l’immissione in ruolo dei soli lavoratori la cui situazione è assimilabile a quella dei dipendenti di ruolo, in ragione dell’esperienza maturata. Non è configurabile un deficit di requisiti da colmare con la penalizzazione. Solo effettive differenze nelle mansioni svolte possono giustificare diversità ai sensi della clausola 4, punto 2.
Il ricorso è accolto. È annullata la deliberazione n. 254/2020/A nella parte in cui prevede che la valorizzazione delle professionalità del personale stabilizzato avvenga con i parametri contestati, trattandosi di criteri basati sul solo dato formale della modalità di accesso al ruolo. L’annullamento travolge la nota del 29.06.2021. ARERA dovrà rinnovare l’inquadramento con decorrenza dal 1° luglio 2020, riconoscendo le differenze retributive e gli accessori sul netto, nel rispetto del divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi. Spese compensate.
Nota della Redazione
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