Sanatoria edilizia del singolo comproprietario e revoca della demolizione senza effetto retroattivo (TAR Puglia n. 1095 del 17.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di procedimento per il rilascio di titolo edilizio in sanatoria il Comune valuta tutti i presupposti di legge, tra cui la legittimazione del richiedente. La domanda deve provenire da chi ha la disponibilità totale del bene e, in caso di pluralità di proprietari, congiuntamente da tutti i comproprietari. Il singolo comproprietario è legittimato solo se la situazione di fatto consente di supporre un pactum fiduciae tra i condomini; in sua assenza il titolo non può essere né richiesto né rilasciato. La revoca in autotutela dell’ingiunzione di demolizione e della sanzione pecuniaria, adottata dopo la presentazione dell’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, ha valore meramente dichiarativo: l’istanza non rende inefficace ex tunc l’ordine di demolizione, ma ne determina solo una sospensione dell’efficacia. In caso di rigetto della sanatoria l’ordine riacquista piena efficacia, senza necessità di un nuovo provvedimento di demolizione.
Il Fatto
Il ricorrente è comproprietario, insieme al fratello, di un terreno in zona agricola. All’esito di un sopralluogo il Comune ha ingiunto ai due comproprietari la demolizione di opere realizzate sine titulo: tramezzature sul lastrico solare, vano scala, piscina interrata, spogliatoio, pergolato e area pavimentata adibita a campo da basket. Il ricorrente ha presentato istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del T.U.Ed.
Nelle more il Comune ha revocato in autotutela l’accertamento di inottemperanza e l’irrogazione della sanzione. Con successivo provvedimento ha poi dichiarato inammissibile la sanatoria, perché in presenza di comproprietari l’istanza deve pervenire da tutti gli intestatari. Seguiva nota di intimazione al pagamento della sanzione di € 10.000,00. Il ricorrente ha impugnato il diniego, la nota e, ove necessario, l’ordinanza sanzionatoria e quella di demolizione, chiedendo in via subordinata l’integrazione del contraddittorio verso il fratello nel frattempo deceduto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude la riunione con il separato ricorso del fratello, perché i motivi sono radicalmente diversi e l’altro comproprietario fa valere un interesse opposto, alla riduzione in pristino. Per la stessa ragione non occorre integrare il contraddittorio: il fratello non riveste la posizione di cointeressato.
Nel merito il diniego di sanatoria è legittimo. Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui il soggetto legittimato alla richiesta del titolo abilitativo deve avere la totale disponibilità del bene e non una sola quota. La legittimazione del singolo comproprietario è ammessa solo quando la situazione di fatto lasci presumere un pactum fiduciae tra i comproprietari, non essendo altrimenti consentito che il contegno di uno pregiudichi i diritti degli altri. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Perugia, sez. I, 13/12/2023, n. 708 e i precedenti ivi citati.
Nel caso concreto la prova contraria è in atti: l’altro comproprietario ha proposto ricorso per un interesse contrapposto e ha depositato istanza di accesso dichiarando il proprio interesse alla riduzione in pristino e ad intervenire ad opponendum. Il primo motivo è quindi infondato.
Analoga sorte tocca all’impugnazione dell’intimazione di pagamento. La revoca in autotutela, a prescindere dal nomen iuris, ha mero valore dichiarativo: l’istanza ex art. 36 non rende inefficace ex tunc l’ingiunzione pregressa e non impone all’Amministrazione di adottare un nuovo provvedimento di demolizione. Essa produce solo un arresto dell’efficacia dell’ordine, in termini di sospensione; in caso di rigetto della sanatoria l’ordine riacquista efficacia. La nota del 18 maggio 2021, pur non perspicua, non esclude che la sanzione pecuniaria riprenderà efficacia solo dopo l’accertamento della perdurante inottemperanza.
Il ricorso è respinto. Le spese sono compensate in ragione del tenore letterale non chiaro della nota del 18 maggio 2021.
Nota della Redazione
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