Accesso difensivo agli atti catastali richiamati nel giudizio tributario (Cons. Stato n. 6807 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi a fini difensivi, disciplinato dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, non è né subordinato né recessivo rispetto ai poteri istruttori del giudice tributario, costituendo strumento autonomo di tutela del diritto di difesa. Ai fini dell’ostensione è sufficiente la sussistenza di un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica finale che l’istante intende tutelare. L’accesso può essere negato soltanto in presenza di un’evidente e assoluta mancanza di collegamento tra i documenti e le esigenze difensive, tale da palesare un esercizio pretestuoso o temerario del diritto. Non spetta al giudice amministrativo valutare l’ammissibilità, l’influenza o la decisività degli atti ostesi nel giudizio presupposto.
Il Fatto
La società proprietaria di un immobile adibito a cinema impugnava dinanzi al giudice tributario l’accertamento catastale in rettifica emesso dall’Agenzia delle Entrate. Nel corso di quel contenzioso la società richiamava i dati catastali di altri immobili destinati ad attività cinematografica, per contestare la rendita attribuita al proprio immobile e verificare l’uniformità dei criteri estimativi.
Con istanza del 18 aprile 2025 la società chiedeva all’Agenzia di prendere visione ed estrarre copia della documentazione catastale relativa al proprio immobile e ad alcune proprietà di terzi, rappresentandone la necessità per l’esercizio del diritto di difesa nel giudizio tributario e per valutare una proposta conciliativa. Ottenuta la sola documentazione relativa alla propria unità immobiliare, proponeva ricorso e motivi aggiunti ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990. Il TAR Lombardia accoglieva il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ordinando all’Agenzia di consentire l’accesso alla documentazione non ancora esibita. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del giudizio di ottemperanza instaurato dal privato per l’esecuzione della sentenza di primo grado. La Sezione ritiene sussistente l’interesse alla decisione: l’eventuale accoglimento dell’appello, potendo riformare la sentenza impugnata, potrebbe far venir meno l’oggetto stesso del giudizio di ottemperanza, pendente in appello.
Nel merito, i due motivi di appello — connessi e trattati unitariamente — sono infondati. L’appellante sosteneva che la rendita dell’immobile era stata determinata per stima diretta e non per comparazione con unità immobiliari similari, sicché la documentazione relativa a immobili di terzi sarebbe stata inconferente rispetto alle esigenze difensive.
La Sezione osserva che, sebbene il provvedimento tributario oggetto di contestazione abbia determinato la rendita catastale per stima diretta, la comparazione con altri immobili è argomento speso da entrambe le parti nel giudizio tributario. L’Agenzia stessa, nelle proprie difese, ha richiamato — pur senza depositare la relativa documentazione — la situazione di ulteriori immobili le cui stime avvalorerebbero la rettifica. Da ciò deriva un interesse diretto, concreto e attuale dell’appellata all’ostensione degli atti relativi alla rendita catastale attribuita agli altri immobili richiamati nel corso del giudizio tributario.
Il Collegio richiama l’Adunanza plenaria n. 4 del 2021, secondo cui l’accesso può essere escluso soltanto in presenza di un’evidente e assoluta mancanza di collegamento tra i documenti e le esigenze difensive, tale da palesare un esercizio pretestuoso o temerario del diritto. Nel caso di specie tale collegamento non può escludersi, poiché la stessa Agenzia ha richiamato i dati catastali e gli accertamenti concernenti immobili similari, riconoscendone quantomeno l’astratta pertinenza rispetto alla controversia sulla rendita.
Non rileva, inoltre, la circostanza che le esigenze difensive dell’istante potessero essere soddisfatte mediante i poteri istruttori del giudice tributario, poiché l’accesso documentale difensivo è strumento autonomo posto a tutela effettiva del diritto di difesa, come affermato dall’Adunanza plenaria nn. 19, 20 e 21 del 2020. L’istanza non è infine diretta a un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione, riguardando la documentazione relativa a cinque immobili oltre a quello di proprietà della società stessa. L’appello è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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