Social chiusi e sanzione disciplinare al poliziotto: serve prova della gravità (Cons. Stato n. 1097 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione disciplinare irrogata a un appartenente alla Polizia di Stato per esternazioni rese su un social network presuppone che l’amministrazione dimostri, nel procedimento disciplinare, la gravità della condotta e la sua idoneità a ledere la dignità delle funzioni. Il diritto di manifestazione del pensiero garantito dall’art. 21 Cost., dall’art. 10 CEDU e dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali UE subisce limitazioni in ragione dello status, ma conserva un nucleo incomprimibile di tutela. L’art. 13, comma 2, d.P.R. n. 782/1985, che impone anche fuori servizio una condotta conforme alla dignità delle funzioni, non integra fattispecie di per sé sufficiente: occorre la prova puntuale del disvalore del comportamento. La valutazione di gravità resta espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile per eccesso di potere, manifesta illogicità o travisamento.

Il Fatto

Un assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, in servizio presso una questura, condivideva nel novembre 2019 su un gruppo Facebook chiuso un commento critico verso la classe politica, corredato da un’emoticon sorridente e dal curriculum di un candidato alla presidenza regionale. Il commento era ripreso da un breve scambio con altro utente.

Il Questore irrogava la sanzione della pena pecuniaria nella misura di 5/30 dello stipendio, ritenendo violati l’art. 13, comma 2, d.P.R. n. 782/1985 e la circolare dipartimentale del 24 ottobre 2019 sull’uso dei social. Il TAR Emilia Romagna, con la sentenza n. 206 del 2024, respingeva il ricorso. L’agente proponeva appello, riproponendo anche la domanda di accertamento sul rilievo costituzionale della condotta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla motivazione del provvedimento sanzionatorio e la confronta con il contenuto del post. Il gruppo era chiuso e accessibile ai soli iscritti; nel profilo non compariva alcun riferimento all’amministrazione di appartenenza. La segnalazione interna aveva ammesso l’inaccessibilità, superandola con un’asserzione di “ragionevole certezza” sull’identificazione dell’utente rimasta indimostrata in sede disciplinare.

La Corte esclude che la condotta tracimi dall’esercizio di considerazioni consentite dalla Costituzione. Le espressioni sono constatative, a tratti ironiche, non offensive né di dileggio. Non emerge alcun dibattito, ma solo una considerazione di assenso di altro iscritto. Manca quindi la gravità quale elemento indispensabile della fattispecie.

L’art. 13, comma 2, d.P.R. n. 782/1985 usa una formula estremamente generica: se l’amministrazione non dimostra una gravità significativa e il pericolo per la dignità delle funzioni, la condotta non è punibile. Il provvedimento non motiva sul punto e non richiama precedenti disciplinari a carico dell’agente.

Il Collegio richiama la giurisprudenza europea e costituzionale sui limiti alla libertà di espressione: Corte cost. n. 20 del 1974, Corte EDU, Ayuso Torres c. Spagna, nonché i precedenti amministrativi Cons. Stato n. 3165 del 2020, n. 1609 del 2014, n. 5418 del 2023, n. 5566 del 2023 e n. 2629 del 2021. Anche per il poliziotto resta uno zoccolo duro di tutela delle esternazioni, da accertare con rigorosa verifica degli elementi costitutivi.

L’appello è accolto. Riformata la sentenza di primo grado, il provvedimento questorile è annullato; le spese del doppio grado, liquidate in € 7.000,00 oltre accessori, sono poste a carico delle amministrazioni intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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