Barriere architettoniche e vincolo monumentale, il pregiudizio allo scalone prevale (TAR Toscana n. 1099 del 04.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di eliminazione delle barriere architettoniche, non può postularsi la vigenza di un principio di superabilità o derogabilità assoluta e automatica dei vincoli posti per finalità di tutela storico-culturale o paesistico-ambientale. I vincoli permangono e prevalgono sulle esigenze di tutela dei soggetti portatori di minorazioni fisiche ogniqualvolta la realizzazione delle opere rechi un serio pregiudizio all’interesse culturale. Ai fini dell’accertamento della serietà del pregiudizio occorre distinguere le caratteristiche che hanno giustificato l’imposizione del vincolo dagli elementi secondari. Il diniego di autorizzazione è legittimo quando la valutazione ostativa si appunta su un elemento che costituisce diretto oggetto della tutela, con motivazione congrua rispetto agli apporti tecnici del richiedente.

Il Fatto

La società ricorrente presenta istanza alla Soprintendenza competente per essere autorizzata, ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 42/2004, a collocare un ascensore all’interno di un vano scala di un palazzo nel comune di Poggibonsi, gravato da vincolo monumentale. L’opera è finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche e a consentire l’accesso ai piani superiori a persone anziane e con disabilità, ove operano sindacati e patronati.

La Soprintendenza esprime parere negativo, ritenendo l’ascensore, per sistema costruttivo e morfologia, elemento incongruo che snatura la tipologia dello scalone storico. Respinta l’istanza di riesame, la società impugna il diniego davanti al TAR Toscana, deducendo l’estraneità del vano scala al vincolo e la prevalenza delle esigenze di accessibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambe le censure. Sul primo motivo osserva che il vincolo monumentale riguarda l’intero edificio e la sua portata non può essere limitata alle sole parti specificamente individuate nel decreto impositivo, richiamando Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3545/2013. Nel caso concreto il decreto individua tra gli elementi di pregio anche l’organizzazione dell’interno, comprensiva della scala, rispecchiante schemi ottocenteschi meritevoli di preservazione.

Quanto alla dedotta violazione dei commi quarto e quinto dell’art. 4 della legge n. 13/1989, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui i vincoli storico-culturali e paesistico-ambientali non sono automaticamente derogabili per finalità di accessibilità. Essi prevalgono ogniqualvolta l’opera rechi serio pregiudizio all’interesse culturale, come affermato da Cons. St., Sez. VI, n. 682/2014.

Il Collegio precisa poi il criterio di accertamento del pregiudizio: occorre distinguere le caratteristiche che hanno giustificato il vincolo dagli elementi secondari, secondo TRGA n. 146/2017, confermata da Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6794/2020. Nel caso in esame la motivazione del diniego fa leva proprio sullo scalone ottocentesco, diretto oggetto della tutela, la cui morfologia sarebbe alterata dall’inserimento dell’ascensore.

Sul secondo motivo il TAR rileva che la Soprintendenza ha dato atto di aver esaminato le osservazioni della ricorrente, senza riscontrarvi elementi idonei a superare la valutazione ostativa. Si tratta di un giudizio discrezionale congruamente motivato, idoneo a giustificare il diniego. Il ricorso è respinto e le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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