La Carta docente va eseguita anche in ottemperanza con commissario ad acta (TAR Calabria n. 1099 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione scolastica sull’obbligo di assegnare la Carta elettronica del docente e di accreditarvi l’importo annuo, decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo accoglie il ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e ordina l’esecuzione integrale del giudicato nel termine di sessanta giorni. Per il caso di protratta inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato in un dirigente del competente Dipartimento ministeriale, che provvede in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. I compensi e le spese dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale Civile di Crotone, Sezione lavoro, con la quale era stato accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare la carta e ad accreditarvi l’importo per ciascun anno scolastico indicato, oltre alle spese di lite.

La sentenza era stata notificata all’amministrazione in data 02.04.2024 tramite posta elettronica certificata, completa di codice fiscale e annualità, ed era passata in giudicato come da attestazione del 22.07.2024. Il Ministero non si è costituito e non ha dato esecuzione alla pronuncia, così il ricorrente ha proposto ricorso al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto il quadro processuale: la notifica della sentenza ottemperanda è stata effettuata agli indirizzi di posta elettronica certificata dell’amministrazione, con l’indicazione del codice fiscale e delle annualità, e il passaggio in giudicato è attestato. Il Ministero è rimasto contumace.

Accertato il perdurante inadempimento della pubblica amministrazione e decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica, il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. merita accoglimento. Il Ministero deve eseguire integralmente la sentenza entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione, a cura del ricorrente.

Quanto alla nomina del commissario ad acta, il Tribunale la dispone sin d’ora per il caso di inutile decorso del termine, individuandolo in un dirigente designato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale. Il commissario provvede entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, compiendo anche le eventuali modifiche di bilancio.

Sul regime delle spese commissariali, il Collegio richiama l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015. La norma, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge Pinto, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Compensi e spese restano dunque a carico dell’amministrazione inadempiente, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Sul punto la sentenza richiama espressamente TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 aprile 2025, n. 757 e TAR Sicilia, Catania, sez. I, 9 maggio 2025, n. 1499.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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