DASPO: condotta di gruppo e obbligo di comparizione sempre disposto (TAR Marche n. 136 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il DASPO previsto dall’art. 6 della legge n. 401/1989 costituisce misura di prevenzione atipica, applicabile a soggetti che versino in situazioni sintomatiche di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica. La misura può essere disposta in presenza di elementi oggettivi da cui risulti una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica, anche a prescindere dall’accertata lesione, operando in ottica di prevenzione e non solo di repressione. La fattispecie di cui alla lett. b) dell’art. 6 ricomprende le condotte tenute in gruppo. Nei confronti di chi sia già stato destinatario del divieto di accesso la prescrizione di comparizione personale di cui al comma 2 è sempre disposta, residuando in capo al Questore la sola determinazione di modalità e durata.

Il Fatto

Nel corso di una partita di calcio a cinque, un gruppo di circa venti tifosi rivolgeva espressioni di contestazione verso il Presidente della squadra locale, ritenuto responsabile della retrocessione. Al termine dell’incontro il gruppo tentava di avvicinarsi al predetto, che si trovava sotto protezione della Polizia. Il ricorrente veniva riconosciuto come componente del gruppo e ritenuto autore di minacce; la persona offesa presentava querela e lo stesso veniva deferito alla Procura della Repubblica.

Il Questore adottava quindi un DASPO, con interdizione per cinque anni dall’accesso ai luoghi degli incontri di calcio e obbligo di comparizione personale presso il Commissariato per due anni. Nelle more del giudizio la seconda misura, originariamente convalidata dal GIP, veniva revocata dal medesimo GIP per diminuzione della pericolosità. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Marche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo, con cui si deduceva eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza istruttoria, sul rilievo che il provvedimento si fondava solo sulle dichiarazioni del querelante. La relazione di servizio dell’8/6/2024 riferisce invece che il gruppo guardava con fare minaccioso il Presidente e che due soggetti, tra cui il ricorrente, inveivano contro di lui con frasi intimidatorie. Tali circostanze sono ammesse dallo stesso ricorrente, con la conseguenza che la prova per testi richiesta risulta irrilevante.

Il Tribunale richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui il DASPO è misura di prevenzione atipica, applicabile a categorie di persone in situazioni sintomatiche di pericolosità. La misura prescinde dall’accertata lesione e opera anche in presenza del solo pericolo di lesione dell’ordine pubblico, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di tenere condotta scevra da episodi di violenza, con accertamento incensurabile se congruamente motivato.

Il secondo motivo, che ripropone le medesime censure di fatto, è respinto per rinvio alle considerazioni svolte. Quanto al terzo motivo, il Collegio esclude la riconducibilità della condotta alla lett. a) e la sussume nella lett. b) dell’art. 6, che contempla la condotta tenuta anche in gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione. Il GIP, in sede di convalida, aveva rilevato che la vicenda non degenerava per l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Il quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989, è disatteso: la prescrizione di comparizione è sempre disposta nei confronti di chi sia già destinatario del divieto, rientrando nei poteri discrezionali del Questore la sola individuazione di modalità e durata. Il ricorso è conclusivamente respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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