Accoglienza stranieri: improcedibilità per rinuncia all’inserimento nel SAI (TAR Lombardia n. 3277 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di cessazione delle misure di accoglienza disposte nei confronti di un cittadino straniero titolare di protezione sussidiaria è legittimamente revocata dall’amministrazione quando il beneficiario rifiuti l’inserimento nel sistema di seconda accoglienza SAI. La successiva rinuncia all’inserimento nel progetto SAI e l’adozione di un nuovo provvedimento di revoca delle misure di accoglienza comportano il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, che va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di improcedibilità non osta alla conferma dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, attesa la non manifesta infondatezza del ricorso, quantomeno con riferimento alle censure relative all’inserimento nel sistema di seconda accoglienza.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero titolare di protezione sussidiaria, impugnava il provvedimento con cui il Prefetto di Sondrio aveva dichiarato la cessazione delle misure di accoglienza nei suoi confronti. Il Tribunale, con ordinanza interlocutoria, disponeva l’acquisizione di chiarimenti documentali sull’esito della richiesta di inserimento del ricorrente nel sistema SAI, richiamata nel provvedimento impugnato. Il Ministero dell’Interno depositava la documentazione dalla quale emergeva il rifiuto del ricorrente all’inserimento nel progetto facente capo al Comune di Rozzano e l’adozione di un nuovo provvedimento di revoca delle misure di accoglienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, avanzata dal difensore del ricorrente a seguito della rinuncia all’inserimento nel progetto SAI, non potesse considerarsi satisfattiva della pretesa azionata in giudizio. Tale rinuncia, unitamente all’adozione di un nuovo provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, palesava tuttavia il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Quanto al patrocinio a spese dello Stato, il Tribunale ha confermato l’ammissione del ricorrente al beneficio, attesa la non manifesta infondatezza del ricorso, quantomeno con riferimento alle censure con cui veniva invocato l’inserimento nel sistema di seconda accoglienza. La liquidazione del compenso spettante al difensore è stata rinviata a separato provvedimento, da adottarsi previa presentazione della relativa istanza.
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Nota della Redazione
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