Ricorso CEDU pendente non sospende l’irretrattabilità della sanzione disciplinare (TAR Lazio n. 10242 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mera proposizione di un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non ha alcun effetto sospensivo o caducatorio del carattere di irretrattabilità proprio delle decisioni nazionali definitive, che tale carattere mantengono sino alla eventuale pronuncia favorevole della Corte sovranazionale, atteso che l’art. 35 CEDU subordina l’ammissibilità del ricorso al previo esaurimento delle vie di ricorso interne. Il procedimento disciplinare e quello volto alla dispensa dal servizio del magistrato sono del tutto autonomi, non ravvisandosi alcuna connessione o pregiudizialità dell’uno rispetto all’altro; l’applicazione della sanzione della rimozione consegue automaticamente, ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 109/2006, alla condanna penale del magistrato nei casi ivi previsti, senza che l’amministrazione debba attendere l’esito di altri contenziosi.
Il Fatto
Un magistrato, già condannato in sede penale per fatti di reato, vedeva confermata la propria responsabilità nei successivi gradi di giudizio, con rideterminazione della pena e concessione del beneficio della sospensione condizionale. A seguito della definitività della statuizione penale, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura gli irrogava la sanzione della rimozione dall’ordine giudiziario, avverso la quale l’interessato proponeva ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che lo rigettavano. Il decreto del Presidente della Repubblica dava quindi esecuzione alla destituzione. Il magistrato impugnava tale decreto dinanzi al TAR Lazio, deducendo l’illegittimità derivata del provvedimento per la pendenza di un ricorso alla Corte EDU e per la pendenza di un separato giudizio amministrativo concernente la sua richiesta di dispensa dal servizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente precisato che l’impugnazione del decreto presidenziale, seppur atto vincolato e consequenziale, giustifica il coinvolgimento in giudizio della Presidenza della Repubblica e ha quindi scrutinato nel merito le censure proposte, ritenendole infondate.
Quanto al primo motivo, il Collegio ha osservato che l’art. 35 CEDU subordina la possibilità di adire la Corte di Strasburgo al previo esaurimento delle vie di ricorso interne. Il ricorrente, pertanto, non può fondare alcuna dedotta illegittimità sulla circostanza che penda il giudizio dinanzi alla Corte EDU: la proposizione del ricorso sovranazionale, infatti, non determina alcun effetto sospensivo o caducatorio delle decisioni nazionali, le quali conservano il loro carattere di irretrattabilità sino all’eventuale pronuncia favorevole della Corte stessa.
Quanto al secondo profilo, la Corte ha escluso che la pendenza del giudizio amministrativo avverso il rigetto della proposta di dispensa dal servizio possa determinare la caducazione del giudicato disciplinare. L’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 109/2006 prevede che la rimozione consegua automaticamente al verificarsi di determinate condizioni, tra cui la condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa. I due procedimenti – disciplinare e di dispensa – sono stati ritenuti dal Collegio del tutto autonomi, afferendo a materie del contendere differenti e non ravvisandosi alcuna connessione o pregiudizialità. Il TAR ha inoltre rilevato che il parallelo ricorso in materia di dispensa era stato respinto con sentenza passata in giudicato.
La Corte ha infine stigmatizzato come illogica la pretesa del ricorrente secondo cui l’amministrazione non avrebbe dovuto dare esecuzione alla sentenza disciplinare definitiva, consentendo al magistrato di permanere nell’ordine giudiziario in attesa della definizione di contenziosi riguardanti istanze diverse, tra l’altro rigettate. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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