Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla Carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1487 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente supplente alla Carta elettronica del docente, ne verifica la ricevibilità e l’ammissibilità e, riscontrato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, ordina l’esecuzione integrale del titolo. L’obbligo di conformazione sussiste anche quando l’Amministrazione non provi l’avvenuto pagamento, gravando su di essa l’onere della prova dell’adempimento. Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 condiziona l’ammissibilità della domanda, mentre il rispetto del termine perentorio di quindici giorni di cui agli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. ne condiziona la ricevibilità. All’inutile scadenza del termine assegnato consegue la nomina del Commissario ad acta, che opera a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con incarichi di supplenza, ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario aveva accertato il proprio diritto a usufruire, con le modalità e le condizioni applicate ai docenti a tempo indeterminato, della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il giudice ordinario aveva condannato il Ministero all’assegnazione della Carta, con emissione di un buono elettronico di importo pari a € 2.000,00, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e attestata come passata in giudicato. Preso atto del perdurante inadempimento, il ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure necessarie per l’integrale esecuzione del titolo, la condanna al pagamento, l’assegnazione di un termine e la nomina di un Commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti processuali. Il ricorso è ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. È altresì ammissibile, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che impedisce al creditore di procedere a esecuzione forzata o a notifica di precetto prima di tale scadenza.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che le statuizioni del titolo azionato non hanno ricevuto esecuzione e che l’Amministrazione intimata non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Sul punto il Collegio richiama il principio, espresso in tema di onere della prova dell’adempimento, secondo cui l’obbligato deve provare l’intervenuta estinzione dell’obbligazione. Il richiamo conforta la conclusione della persistente inottemperanza.
Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di provvedere all’attivazione in favore del ricorrente della Carta elettronica del docente per l’importo sopraindicato, in relazione agli anni scolastici indicati, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, è stato nominato sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega ad idoneo funzionario, affinché, previa formale richiesta del ricorrente attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, si insedi e provveda entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il Commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento, nonché il reperimento materiale della somma, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non è stato previsto alcun compenso commissariale. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 per compensi, seguono la soccombenza dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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