Conto del depositario di azioni improcedibile se non è agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 10 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
I titoli azionari e le quote di partecipazione rientrano tra i beni mobili per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell’art. 20, lett. c), R.D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall’art. 93 d.lgs. n. 267/2000. Assume la qualifica di agente contabile non il mero detentore materiale dei titoli, ma il soggetto incaricato dall’ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, titolare della disponibilità giuridica e non meramente materiale delle partecipazioni. Il consegnatario che si limiti alla custodia è gravato di solo debito di vigilanza e non è tenuto alla resa del conto. Ove la Sezione identifichi l’agente contabile in un soggetto diverso da quello che ha depositato il conto, il giudizio è improcedibile, non potendosi estendere soggettivamente e oggettivamente al terzo, estraneo al giudizio di conto e non chiamabile iussu iudicis. Il nuovo agente contabile dovrà rendere un conto autonomo, che darà luogo a un distinto giudizio.
Il Fatto
Il Magistrato istruttorio ha rimesso al Collegio, con la relazione di irregolarità n. 79/2023, il conto giudiziale reso per l’esercizio 2018 da una società partecipata dal Comune, nella qualità di agente contabile esterno consegnatario di azioni per conto dell’ente. In via preliminare era stato segnalato che, per gli esercizi successivi, il Comune si era adeguato all’orientamento secondo cui il consegnatario delle azioni è gravato di solo debito di vigilanza, con conti sottoscritti dal Commissario prefettizio e poi dal Sindaco.
La questione centrale concerneva l’individuazione del soggetto tenuto alla resa del conto delle azioni e delle partecipazioni: il mero custode-detentore dei titoli ovvero chi esercita materialmente i diritti di azionista nelle società partecipate. Il problema si riproponeva per i titoli dematerializzati. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità; nessuno è comparso per l’agente contabile e per l’amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato normativo: l’art. 20, lett. c), R.D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall’art. 93 d.lgs. n. 267/2000, include i diritti e le azioni tra i beni mobili soggetti a resa del conto. Il Collegio richiama Cass. SS.UU., ord. n. 7390/2007, che ha qualificato tale inclusione come applicazione di un principio costituzionale e ha riconosciuto la giurisdizione contabile anche sui conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie, e la propria precedente Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020.
L’art. 6 d.P.R. n. 254/2002 distingue gli agenti amministrativi, per debito di vigilanza, dagli agenti contabili, per debito di custodia, precisando all’art. 12 che i consegnatari per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Il conto è dovuto anche per i titoli dematerializzati, perché inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio.
Il passaggio decisivo riguarda la nozione di maneggio. La giurisprudenza più recente, superando la visione tradizionale legata alla materialità della custodia, ha ritenuto agente contabile il soggetto incaricato di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, titolare della disponibilità giuridica dei titoli (sez. Molise n. 64/2017; sez. Veneto n. 122/2017; sez. Veneto n. 99/2019). Il conto deve descrivere consistenza e variazioni dei titoli, e l’art. 29 R.D. n. 827/1924 rende i consegnatari responsabili delle variazioni dei crediti affidati. Restano però estranei al giudizio di conto gli atti di esercizio dei diritti dell’azionista, come precisa Cass. SS.UU. n. 7390/2007.
Nel caso concreto, la società non ha svolto alcuna attività di gestione dei diritti di socio, essendosi limitata a detenere i titoli quale mero depositario, senza potere dispositivo. Essa è quindi gravata di solo debito di vigilanza e non è tenuta alla resa del conto.
Il Collegio esclude che gli atti possano essere restituiti all’amministrazione per proseguire il giudizio: mancherebbe la partecipazione del nuovo agente contabile, non essendo prevista la chiamata del terzo iussu iudicis, e il nuovo conto sarebbe diverso sotto il profilo soggettivo e potenzialmente oggettivo. La pronuncia in rito non contrasta con la necessarietà del giudizio di conto, che impone l’avvio del giudizio ma non impedisce una definizione processuale. Il giudizio è pertanto improcedibile, con salvezza della procedura per resa di conto in caso di omessa presentazione.
Nota della Redazione
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