Annullamento d’ufficio di borsa di studio e termine decorrente dalla notifica (TAR Abruzzo n. 10 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio di provvedimenti attributivi di vantaggi economici si riferisce al momento in cui l’atto di ritiro è comunicato al destinatario, non alla sola data della sua adozione. La tutela dell’affidamento del beneficiario resta altrimenti vulnerata quando l’amministrazione adotti l’annullamento entro il termine ma lo notifichi a distanza di anni, senza alcuna comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado. La condotta dell’amministrazione che proceda in tal modo contrasta con i doveri di collaborazione e buona fede posti a suo carico dall’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento di revoca e dell’intimazione di restituzione delle somme percepite.
Il Fatto
Il ricorrente, studente universitario, è stato ammesso al programma di mobilità internazionale Erasmus per l’anno accademico 2015/2016, ricevendo dall’Università un finanziamento pari a € 2.070,00 per nove mesi su dieci. Per lo stesso anno l’ADSU de L’Aquila gli ha attribuito un’integrazione della borsa, quantificata in € 2.930,00 con ordinanza n. 754 del 4.10.2016, detraendo dall’importo massimo erogabile quanto già corrisposto dall’Università.
Con ordinanza dirigenziale n. 140 del 27.2.2018, notificata soltanto il 15.4.2022, l’ADSU ha revocato l’integrazione e intimato la restituzione di quanto percepito. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento e la nota successiva, deducendo la violazione dell’art. 21-nonies e dell’art. 7 della legge n. 241/1990, oltre all’eccesso di potere per errore nei presupposti. In sede cautelare il TAR ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati con ordinanza n. 156/2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso richiamando anzitutto quanto già rilevato in sede cautelare. Lo spatium temporis tra l’adozione del beneficio economico, risalente al 4.10.2016, l’adozione dell’atto impugnato del 27.2.2018 e la sua comunicazione del 15.4.2022 risulta eccessivo rispetto all’esigenza di tutela del legittimo affidamento del destinatario.
Il provvedimento impugnato presuppone la violazione della lex specialis dettata dal bando e fa applicazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, che consente l’annullamento d’ufficio di provvedimenti illegittimi entro il termine di diciotto mesi decorrente dal momento dell’adozione dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici. L’ADSU ha attribuito l’integrazione con ordinanza n. 754 del 4.10.2016 e ne ha disposto l’annullamento con provvedimento n. 140 del 27.2.2018, notificato il 15.4.2022.
Il Tribunale ritiene che il termine di diciotto mesi debba essere riferito alla data in cui l’atto di ritiro viene comunicato al destinatario che subisce gli effetti privativi dei vantaggi economici. Diversamente, osserva il Collegio, l’affidamento del beneficiario non sarebbe adeguatamente tutelato: un annullamento adottato entro il termine ma notificato quasi sei anni dopo lascerebbe il destinatario nella legittima convinzione della stabilità del provvedimento favorevole, tanto più in assenza di comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado.
Il Collegio richiama la giurisprudenza citata in sede cautelare, ovvero Consiglio di Stato, sentenza 29 novembre 2021 n. 19 e TAR Abruzzo, L’Aquila, sentenza n. 22/2022, a sostegno del contrasto della condotta dell’amministrazione con i doveri di collaborazione e buona fede ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna dell’amministrazione alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.