Ritiro cautelare delle armi e obbligo di verifica periodica dei presupposti (TAR Liguria n. 10 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ritiro cautelare delle armi e della licenza di detenzione e porto ex art. 39, comma 2, TULPS costituisce misura preventiva, provvisoria e anticipatoria, espressione di ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza, non essendo configurabile una posizione di diritto soggettivo alla detenzione delle armi. La misura, in ragione della sua natura cautelativa e non definitiva, deve prevedere l’effettuazione di una verifica, entro un congruo termine, in ordine al permanere dei presupposti che l’hanno giustificata. Tale verifica è d’obbligo tanto più quando l’interessato svolga attività lavorativa che richiede la legittimazione all’uso delle armi e quando lo stato emotivo rilevato all’origine appaia transeunte. L’omessa previsione della verifica determina l’illegittimità parziale dell’atto, nei soli limiti di tale omissione.
Il Fatto
Il ricorrente, guardia giurata dal 1988, ha impugnato il provvedimento con cui i Carabinieri, ai sensi dell’art. 39, comma 2, TULPS, hanno disposto il ritiro cautelare delle armi e della licenza di detenzione e porto. Il provvedimento è stato adottato pochi giorni dopo un sinistro stradale con esiti mortali causato dal medesimo ricorrente, il quale aveva prestato soccorso alla vittima e si era sottoposto ai controlli, risultando non in stato di alterazione da sostanze alcooliche o stupefacenti.
I militari avevano rilevato nel ricorrente uno stato emotivo di prostrazione, intendendo evitare il pericolo di gesti anticonservativi. L’impresa di vigilanza per cui lavora svolge unicamente sorveglianza armata e il CCNL consente la sospensione del rapporto e dello stipendio in caso di sospensione del porto d’armi. I Ministeri della Difesa e dell’Interno si sono costituiti chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della cessazione degli effetti degli atti impugnati e della richiesta del ricorrente di una pronuncia ai fini risarcitori, ha scrutinato la legittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.. Ha richiamato i principi consolidati in materia: l’ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza e la natura preventiva, provvisoria e anticipatoria del ritiro cautelare, dotato di intrinseca urgenza (Cons. Stato n. 1972/2019; T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 520/2023).
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto infondati i motivi terzo e quarto sul difetto di presupposti e di motivazione: la gravità dell’incidente e le verosimili implicazioni, seppur transeunti, sulla sfera psicologica giustificavano la misura. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che la portata della norma cautelare riguarda pure la licenza, altrimenti il soggetto privato delle armi ma non della licenza potrebbe procurarsene legittimamente di nuove, vanificando la misura.
È stato invece parzialmente accolto il primo motivo. Il carattere cautelare e provvisorio del provvedimento imponeva una verifica successiva sulla permanenza dei presupposti. Tale verifica era necessaria per plurime circostanze: il ricorrente è guardia giurata senza precedenti di abuso o inaffidabilità; dagli accertamenti era risultata l’assenza di sostanze psicoattive; l’emotività rilevata il terzo giorno ben poteva essere transeunte; l’attività lavorativa richiede la legittimazione all’uso delle armi. Il provvedimento, entro un congruo termine, nulla aveva disposto in proposito.
Il Collegio ha precisato che il termine congruo è ragionevolmente individuabile nel periodo compreso tra il secondo e il sesto mese successivo all’incidente. L’Amministrazione, sebbene compulsata dal Tribunale, ha disposto la verifica entro quattro mesi del ritiro e, all’esito positivo, ha revocato il provvedimento. L’atto è pertanto illegittimo nella sola parte in cui non ha previsto la verifica. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3500 oltre accessori.
Nota della Redazione
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