Autonomia delle valutazioni caratteristiche del militare e sindacato limitato del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 14361 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le schede valutative del militare esprimono un giudizio sintetico e non devono contenere un elenco analitico di fatti, poiché la loro funzione è limitata a riscontrare il rendimento nel solo periodo considerato. Le valutazioni caratteristiche sono autonome l’una rispetto all’altra, sicché il giudizio precedente non può condizionare quello successivo, né la diminuzione di livello configura eccesso di potere per contraddittorietà. L’obbligo di motivazione specifica sussiste solo in caso di attribuzione di valori estremi. In assenza di una previsione di perentorietà, il superamento dei termini procedimentali determina una mera irregolarità non viziante.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio presso una stazione della Legione Carabinieri Lazio, ha impugnato la scheda valutativa relativa al periodo compreso tra il 10 giugno 2021 e il 9 giugno 2022, con la quale gli è stata attribuita la qualifica finale di “superiore alla media”, in diminuzione rispetto al precedente giudizio di “eccellente”. Nella scheda si contestava al militare la necessità di migliorare i rapporti con i colleghi e implementare la propria autorevolezza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’istanza di riunione con altri giudizi relativi a diverse annualità, richiamando il principio dell’autonomia delle valutazioni caratteristiche, che esclude lo scrutinio attraverso il raffronto con le pregresse documentazioni.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che il giudizio sintetico della scheda non richiede specifica motivazione in assenza di valori estremi, posto che la valutazione “superiore alla media” costituisce giudizio positivo che non necessita di un particolare apparato motivazionale. La riduzione di un livello è ragionevolmente imputabile al cambiamento dell’ambiente lavorativo e alla conflittualità insorta nel nuovo ufficio, come confermato dagli esiti del procedimento penale avviato a seguito della denuncia del militare.
La Corte ha escluso che l’abbassamento del giudizio configuri contraddittorietà con le lettere di apprezzamento della Procura o con le qualità professionali del militare, poiché la scheda non mette in dubbio l’alta professionalità ma evidenzia doti relazionali da implementare, senza contestare mancanze penalmente o disciplinarmente rilevanti.
Il Collegio ha infine respinto l’istanza istruttoria volta ad ammettere prova testimoniale sulle negligenze del militare, poiché la valutazione non si fonda su comportamenti negligenti ma su caratteristiche da implementare e la prova testimoniale nel processo amministrativo ha carattere eccezionale e residuale. Il ricorso è stato dichiarato infondato con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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