Porto di fucile e autonomia del giudizio di affidabilità del Questore (TAR Abruzzo n. 10 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di porto di fucile per uso caccia non presuppone una condanna penale, potendo l’Amministrazione valutare, nella loro oggettività, querele, comunicazioni di reato e segnalazioni anche non sfociate in un accertamento giurisdizionale. Il giudizio di affidabilità del soggetto all’uso delle armi è espressione di ampia discrezionalità della Questura ed è autonomo rispetto all’esito del procedimento penale, cosicché la rimessione di querela o la depenalizzazione del fatto non ne impongono il venir meno. L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non esige la puntuale confutazione di ogni argomentazione difensiva, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa. Le risalenti nel tempo vicende personali conservano rilievo quando il provvedimento ne espliciti la particolare gravità.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto alla Questura de L’Aquila il primo rilascio del porto di fucile ad uso caccia. All’esito dell’istruttoria l’Amministrazione ha notificato un preavviso di diniego, valorizzando una querela per violazione degli artt. 81, 110 e 582 c.p., nelle more rimessa, e una segnalazione per il reato di cui all’art. 726, comma 1, c.p. Il ricorrente ha replicato con memoria, sottoscritta anche dal difensore.
Il Questore ha quindi respinto l’istanza. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Abruzzo, deducendo vizi di partecipazione procedimentale, violazione degli artt. 10, 11, 42 e 43 t.u.l.p.s., eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di proporzionalità, chiedendo altresì il risarcimento del danno. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza non impugnata; all’udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. Dalla lettura del provvedimento emerge che l’Amministrazione ha espressamente dato atto di aver letto le memorie difensive e di averle ritenute non idonee a mutare l’orientamento preavvisato. La partecipazione procedimentale è dunque garantita, non essendo necessario confutare analiticamente ogni singolo argomento.
Il giudice richiama il principio per cui l’art. 10-bis non impone la puntuale e analitica replica alle singole deduzioni difensive, bastando una motivazione complessivamente e logicamente resa. Nel caso concreto la valutazione delle memorie risulta documentata nel provvedimento finale.
Nel merito il TAR osserva che il diniego è coerente con l’istruttoria e razionale. Non è necessario, per negare il porto d’armi, che l’istante abbia riportato condanne: l’Autorità può valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato sia vicende personali prive di rilievo penale, da cui desumere la non completa affidabilità del soggetto. La Questura ha quindi correttamente valutato la comunicazione di notizia di reato, le querele e la segnalazione per il reato di cui all’art. 726 c.p., pervenendo a un giudizio complessivo sulla personalità del richiedente.
Quanto alla rimessione della querela, il Collegio rileva che l’esito del procedimento penale non pone nel nulla le risultanze istruttorie tradottesi nella comunicazione di reato e nelle querele. La valutazione amministrativa è del tutto autonoma rispetto a quella penale. Analogamente irrilevante è la sopravvenuta depenalizzazione della condotta, poiché la Questura conserva piena autonomia valutativa a prescindere dagli aspetti penalistici del fatto.
Sulla risalenza temporale degli elementi, il TAR sottolinea che la comunicazione di notizia di reato descrive un’aggressione con procurate lesioni e minacce di reiterazione, circostanza ben più grave di un banale litigio giovanile. Il ricorso è quindi respinto nel merito e, con esso, la domanda risarcitoria, non ravvisandosi alcun danno ingiusto. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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