Ottemperanza di spese di lite: termine ultimativo prima del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1013 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, prima di procedere alla nomina del commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva del giudicato, può assegnare all’amministrazione inadempiente un termine ultimativo per l’integrale adempimento, con l’avvertimento che, in caso di persistente inerzia, provvederà senza indugio alla nomina stessa. Tale termine costituisce un incombente istruttorio funzionale a garantire l’effettività dell’esecuzione, con addebito delle ulteriori spese in caso di mancato pagamento.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Nuoro – Sezione Civile Lavoro che aveva riconosciuto il diritto di una docente di ruolo al contributo previsto dalla “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di complessivi € 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, oltre accessori e spese di lite.
A seguito dell’inadempimento dell’amministrazione, il TAR Sardegna, con sentenza n. 769/2025 resa in sede di ottemperanza, aveva disposto la nomina di un commissario ad acta e condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Rimasta ineseguita anche tale statuizione, gli avvocati antistatari hanno proposto un nuovo ricorso per l’ottemperanza volto a ottenere il pagamento della somma liquidata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha premesso che l’azione intrapresa dagli avvocati antistatari aveva ad oggetto esclusivamente la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite liquidate con la sentenza n. 769/2025, rimaste ineseguite nella parte relativa alla refusione delle spese processuali.
Richiamati gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm. in materia di giudizio di ottemperanza, il Collegio ha rilevato che la difesa pubblica aveva depositato una nota con cui l’Ufficio Scolastico Regionale dichiarava di aver richiesto i fondi necessari, senza però ancora provvedere al pagamento, essendo in attesa dell’erogazione delle risorse.
Il Tribunale, pur riconoscendo la perdurante inadempienza dell’amministrazione, ha ritenuto di non procedere immediatamente alla sostituzione del commissario ad acta per l’integrale esecuzione del giudicato. Ha invece assegnato all’amministrazione un termine ultimativo di 90 giorni per l’adempimento, con l’espresso avvertimento che, in caso di persistente inadempimento, avrebbe provveduto senza indugio alla nomina del commissario per addivenire in via sostitutiva al pagamento di quanto dovuto, con addebito delle ulteriori spese.
Il Collegio ha quindi fissato per la verifica dell’adempimento la camera di consiglio del 20 gennaio 2027, disponendo gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini indicati in motivazione e ordinando alla segreteria della Sezione di comunicare l’ordinanza alle parti. La decisione bilancia l’esigenza di garantire l’effettività del giudicato con la possibilità riconosciuta all’amministrazione di completare l’iter procedurale di erogazione delle risorse, subordinando però ogni ulteriore tolleranza alla verifica dell’avvenuto pagamento.
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Nota della Redazione
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