Manufatto in fascia costiera, prova della precarietà a carico del privato (C.G.A.R.S. n. 10 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo impugnatorio l’onere della prova è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, disciplinato dagli artt. 63, 64 e 65 cod. proc. amm.: il ricorrente deve fornire un principio di prova e il giudice, occorrendo, ordina all’amministrazione il deposito degli atti. Il potere officioso, ispirato al criterio della vicinanza della prova, non si estende ai fatti ricadenti nella disponibilità della parte privata, che restano soggetti al principio dispositivo puro. Ne consegue che la dimostrazione della natura precaria di un manufatto e della sua destinazione a ricovero di attrezzi, essendo nella disponibilità del privato, non può essere scaricata sul giudice né sull’amministrazione. Le censure che si fondano su atti comunali sopravvenuti rispetto ai provvedimenti gravati, e che non risultano dedotte nei ricorsi di primo grado, sono inammissibili per violazione del divieto di jus novorum di cui all’art. 104 cod. proc. amm., oltre che per carenza di interesse quando la loro eventuale fondatezza non inciderebbe sugli atti scrutinati.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, due provvedimenti del Comune: l’ordinanza con cui le è stata ingiunta la demolizione di un immobile realizzato in violazione del vincolo di inedificabilità di cui all’art. 15, lett. a), l.r. Sicilia n. 78/1976, e la successiva ordinanza di sgombero con acquisizione del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale. Il TAR ha riunito i ricorsi, ha respinto le censure avverso l’ingiunzione demolitoria e, assorbite le questioni preliminari, ha respinto anche quelle avverse all’ordinanza di sgombero e acquisizione.

L’appellante ha sostenuto che la sentenza abbia erroneamente qualificato il manufatto come fabbricato, seguendo pedissequamente la descrizione contenuta nell’ordinanza di demolizione, mentre si tratterebbe di un deposito precario di materiali e attrezzatura da pesca, di circa 35 mq, privo di porte, finestre, rete fognaria e fondamenta, e come tale riconducibile alle opere destinate alla diretta fruizione del mare nel tratto dei 150 metri dalla battigia.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. respinge il motivo sotto entrambi i profili. Quanto al primo, l’appellante addebita al Comune la mancata produzione documentale e al TAR l’errata qualificazione dell’abuso, ma trascura che la relativa prova era già in primo grado nella sua piena disponibilità: la dimostrazione della destinazione del manufatto a ricovero di attrezzatura da pesca ben poteva essere allegata con la pertinente documentazione fotografica. Il TAR, quindi, non era tenuto ad avvalersi del proprio potere istruttorio, rilevando il principio per cui l’onere probatorio sussiste nei limiti della disponibilità della parte, secondo il richiamato precedente del Cons. Stato, Sez. IV, n. 5560 del 2021.

Nel merito, l’assunto della precarietà è smentito dagli atti. La documentazione fotografica depositata dal Comune in esito all’ordinanza istruttoria n. 758/2023 ritrae un manufatto provvisto sin dall’origine di varie finestre. L’assenza della porta di ingresso nelle foto non è decisiva, perché le immagini più recenti mostrano un’antenna parabolica, una ventola di areazione e una recinzione mista, metallica e arborea, che racchiude un’area esterna adibita a ricovero piante, con illuminazione da giardino e struttura in elevazione a griglia per coperture. Elementi che, singolarmente e nel loro insieme, depongono per la stabilità della struttura e per la sua idoneità all’utilizzo a fini abitativi. L’appellante nulla ha prodotto in ottemperanza all’ordine istruttorio, pur rivoltogli, né ha confutato la documentazione comunale.

Quanto alla seconda parte del motivo, con cui si invocano delibere e determinazioni comunali del 2015 sulla sospensione dei provvedimenti repressivi in vista di un piano di recupero degli abusi, la Corte rileva che le doglianze sono state dedotte per la prima volta in appello rispetto ai ricorsi del 2003 e del 2015, e sono quindi inammissibili in applicazione del divieto di jus novorum di cui all’art. 104 cod. proc. amm., con richiamo al precedente C.G.A. n. 267 del 2024 e alla giurisprudenza del Cons. Stato ivi indicata.

Le stesse censure sono inammissibili anche per carenza di interesse: dalla documentazione depositata emerge che l’abuso ha beneficiato della sospensione del 2015, ma i provvedimenti repressivi sono stati riattivati nel 2016 con il provvedimento comunale n. 15291/2016, cosicché l’eventuale fondatezza delle doglianze non condurrebbe all’annullamento degli atti scrutinati. La Corte precisa infine che le questioni di costituzionalità pendenti, sollevate con ordinanza n. 364 del 2024 e successive, sono ininfluenti, non emergendo dagli atti che l’abuso sia anteriore alla l.r. Sicilia n. 16/1991 né la pendenza di un’istanza di sanatoria sul primo condono. L’appello è respinto, con nulla per le spese non essendosi costituito il Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *