Termini perentori della VIA e priorità per potenza degli impianti (TAR Toscana n. 10 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono perentori ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, che li richiama espressamente agli effetti dell’art. 2, commi da 9 a 9-quater, legge n. 241/1990. L’introduzione di un criterio legislativo di priorità nella trattazione delle istanze basato sulla maggiore potenza dell’impianto, di cui all’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, non legittima di per sé solo il mancato rispetto del termine di conclusione dei procedimenti incardinati con altre istanze. In assenza di un provvedimento generale e organizzativo che declini in chiave attuativa il criterio di priorità, non è ammissibile una sospensione “ex lege” e a tempo indeterminato dei termini per i progetti di potenza inferiore. L’inerzia dell’amministrazione integra violazione dell’art. 25 del T.U.A. e dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 28.4.2023 al Ministero competente istanza per il rilascio della VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico con potenza in immissione pari a 54 MW e relativo collegamento alla rete elettrica, qualificato di importanza strategica ai fini del PNIEC. Dopo l’avvio della fase di consultazione pubblica, un sollecito e una diffida a concludere il procedimento, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC non ha definito il procedimento nei termini previsti dall’art. 25 del T.U.A..
Con nota del 5.8.2024 il Ministero ha riscontrato la diffida, rappresentando l’aggravio di incarichi e i ritardi fisiologici nella gestione delle procedure e osservando che il progetto non presentava alcun criterio ulteriore di preferenza, non rientrando tra quelli di maggiore potenza da trattare in via prioritaria. La società ha quindi proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e, in via subordinata, per l’annullamento della nota ministeriale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondate le doglianze sulla illegittimità dell’inerzia. È pacifico tra le parti che i termini procedimentali stabiliti dall’art. 25 del T.U.A. siano stati superati senza che l’amministrazione concludesse il procedimento. La difesa erariale sostiene che l’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, nel fissare criteri di priorità per i progetti di maggiore potenza, derogherebbe al criterio cronologico e introdurrebbe una facoltà di deroga ordinaria ai termini, legittimando di fatto una sospensione degli stessi.
Tale prospettazione non è condivisibile. Il comma 7 dell’art. 25 qualifica espressamente tutti i termini del procedimento come perentori. Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui un criterio legislativo di priorità basato sulla maggiore potenza non può di per sé solo legittimare il mancato rispetto del termine di conclusione dei procedimenti incardinati con altre istanze, poiché anche i progetti di potenza inferiore sono tesi a soddisfare interessi riconducibili all’esercizio dell’impresa. In assenza di un provvedimento generale e organizzativo che abbia declinato in chiave attuativa il criterio, la sola modifica normativa non legittima né un’interpretatio abrogans delle previsioni sui termini, né una loro sospensione a tempo indeterminato fino al conseguimento degli obiettivi di piano.
La tesi qui condivisa è stata fatta propria anche dal Cons. Stato, Sez. IV, ord. n. 1882 del 2024, in sede cautelare, e da TAR Sardegna n. 547 del 2024 e n. 709 del 2024. Il Collegio osserva inoltre che la disciplina introdotta dall’art. 8, comma 1-ter, del T.U.A., come modificato dal D.L. n. 153/2024, riservando una quota delle trattazioni ai progetti prioritari e imponendo l’ordine cronologico per gli altri, conferma che la trattazione dei progetti prioritari non può essere sempre anteposta a quella dei non prioritari.
Non assumono rilievo dirimente l’elevato numero di istanze in corso di valutazione né la complessità del procedimento e il necessario concerto del Ministero della Cultura. Le difficoltà operative spettano all’amministrazione risolvere con adeguate misure organizzative e non possono ridondare a danno del privato istante. Anche il parere negativo del Ministero della Cultura non esonera dal definire il procedimento, restando esperibili le soluzioni per il superamento del contrasto. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine alla Commissione di predisporre lo schema di provvedimento di VIA entro 60 giorni e al Direttore generale di adottare il provvedimento conclusivo entro i successivi 60 giorni, con intervento del titolare del potere sostitutivo in caso di ulteriore inadempimento.
Nota della Redazione
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