Spese di ottemperanza non simboliche e divieto di liquidazioni lesive del decoro (Cons. Stato n. 6727 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione del compenso e delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, ma resta fermo il divieto di attribuire somme simboliche o comunque lesive del decoro professionale. La serialità del contenzioso non è prevista tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza e non può fondare una liquidazione ridotta in quanto tale, ma può essere valorizzata come indice di un minor impegno difensivo ai fini della misura del compenso. Ne consegue che la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza in misura forfettaria non simbolica, come quella di € 800,00 in primo grado, è conforme a legge, in riforma della statuizione di prime cure.

Il Fatto

Una docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che le aveva riconosciuto il diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente ex l. n. 107/2015 per tre annualità scolastiche e aveva condannato il Ministero a emettere un buono elettronico di € 500,00 per ciascuna annualità. Il TAR Campania, accogliendo il ricorso in ottemperanza, ha condannato l’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

La ricorrente ha impugnato la sola statuizione sulle spese, deducendo che la misura di € 500,00 sarebbe irrisoria, inadeguata e inferiore ai valori tabellari, nonché in contrasto con il divieto di attribuire somme simboliche o lesive del decoro professionale. Il Ministero si è costituito resistendo all’appello, che è giunto in decisione dinanzi al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato congiuntamente i due motivi, muovendo dalla questione della liquidazione eccessivamente esigua delle spese del giudizio di ottemperanza proposto per l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro. Il primo motivo, con cui l’appellante censurava il riferimento alla natura seriale del contenzioso quale giustificazione della ridotta liquidazione, è stato ritenuto infondato in fatto e in diritto. In fatto, la sentenza appellata non reca alcun richiamo alla serialità. In diritto, la serialità non figura tra le ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, ma può essere valorizzata dal giudice ai fini della riduzione del compenso, in quanto indice di un minor impegno difensivo, secondo i precedenti della stessa Sezione (C.d.S., Sez. VII, n. 9291 del 2025; n. 5201 del 2025).

Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Sezione ha ribadito che la discrezionalità nella quantificazione del compenso incontra il limite del divieto di attribuire somme simboliche o lesive del decoro professionale, conformemente a Cass. civ., Sez. Trib., n. 11456 del 2025 e Cass. civ., Sez. II, n. 34842 del 2023. Sul punto la Sezione ha richiamato le proprie decisioni in fattispecie analoghe relative alla Carta del docente (n. 2911 del 2026; n. 710 del 2026; nn. 8177 e 8173 del 2025; nn. 7916 e 7900 del 2025; nn. 7622 e 7621 del 2025), le cui motivazioni sono state integralmente richiamate ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. e nel rispetto dell’obbligo di sintesi dell’art. 3, comma 2, c.p.a.

Tali precedenti hanno stimato conforme a legge la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza in primo grado nella misura forfettaria di € 800,00, in riforma della sentenza appellata. Il Collegio ha quindi accolto l’appello nei limiti esposti e, in parziale riforma, ha condannato il Ministero a rifondere alla ricorrente le spese del primo grado nella misura di € 800,00, oltre spese generali, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Le spese del grado di appello sono state liquidate secondo soccombenza a carico del Ministero nella misura forfettaria di € 300,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dell’appellante. Il Collegio ha considerato che il valore della controversia in secondo grado è costituito soltanto dalle spese legali del primo grado, essendo stato impugnato unicamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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