Ammonimento per atti persecutori legittimo per il timore ma illegittimo l’invito trattamentale (TAR Liguria n. 10 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 11/2009 costituisce misura di prevenzione e dissuasione dei comportamenti sanzionati dall’art. 612-bis cod. pen. e può prescindere dalla piena prova della responsabilità dell’ammonito, essendo sufficienti gli indizi di condotte recanti un vulnus, anche solo potenziale, all’integrità psicofisica della persona offesa. Ai fini della legittimità del provvedimento non è necessario il mutamento delle abitudini di vita della vittima, poiché è sufficiente che le condotte abbiano ingenerato il timore per la propria incolumità. L’art. 3 d.l. n. 93/2013 conferisce invece alla Questura il solo potere di informare l’ammonito circa i servizi disponibili sul territorio, non quello di invitarlo formalmente a intraprendere un percorso trattamentale: l’invito è pertanto illegittimo e va annullato, con salvezza della parte restante dell’atto.
Il Fatto
Il ricorrente e la controinteressata risiedono in due abitazioni coloniche confinanti in una zona rurale dell’entroterra savonese; parte della proprietà della seconda è adibita a struttura ricettiva e ospita corsi di yoga. Da anni i rapporti di vicinato si sono deteriorati, in origine per un contestato esercizio di servitù di passaggio.
La controinteressata ha presentato esposto alla Questura di Savona chiedendo l’ammonimento del vicino per condotte ritenute persecutorie. Dopo la comunicazione di avvio del procedimento, l’acquisizione di sommarie informazioni da terzi e dai Carabinieri e l’audizione dell’interessato, il Questore ha ammonito il ricorrente ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 11/2009 e lo ha invitato a recarsi presso un istituto per un percorso trattamentale integrato. Il provvedimento è stato impugnato con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le prime due censure. Sul difetto di istruttoria osserva che l’ammonimento ex art. 8, comma 2, d.l. n. 11/2009 è misura di prevenzione e che il quadro indiziario raccolto è completo e congruo: istanza di parte, accertamenti d’ufficio, sommarie informazioni, file audio-video e verbale di audizione della controinteressata. La pluralità delle condotte è tale che, anche prescindendo dai documenti audiovisivi contestati, l’atto resta solidamente fondato su altre condotte anomale e moleste, poste in essere per rivendicare con modalità eterodosse il preteso diritto di passo o per turbare la vicina e gli ospiti della struttura.
Quanto al difetto di motivazione, il Tribunale precisa che il presupposto dell’ammonimento è costituito dalle medesime condotte che integrano la fattispecie di cui all’art. 612-bis cod. pen., richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 4077 del 2020. È sufficiente che le condotte abbiano comportato il timore per l’incolumità, anche a prescindere dal mutamento delle abitudini: nella specie è dimostrato che la controinteressata ha più volte temuto per sé, è caduta a terra per lo spavento riportando lesioni e ha dovuto sottoporsi a cura antidepressiva, oltre ad avere modificato alcune abitudini.
È invece fondato il terzo motivo. L’art. 3 d.l. n. 93/2013 attribuisce alla Questura unicamente il potere di informare l’autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, non quello di invitarlo formalmente a recarsi presso tali enti, quasi si trattasse di un trattamento sanitario obbligatorio ammesso solo nei casi previsti dalla legge. Il Collegio lascia espressamente impregiudicata la questione, non dedotta, circa l’ambito applicativo della norma alla violenza domestica e di genere.
Il ricorso è quindi accolto solo in parte: l’annullamento riguarda la sola parte relativa all’invito al percorso trattamentale, attesa la scindibilità degli effetti dispositivi, mentre l’ammonimento resta valido ed efficace. Le spese sono compensate per la particolarità della questione e l’accoglimento parziale.
Nota della Redazione
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