Termini perentori VIA e silenzio del Ministero su istanza impianto eolico (TAR Sardegna n. 1100 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di VIA stabiliti dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 sono perentori, per espressa qualificazione del comma 7, e il loro superamento senza provvedimento espresso integra silenzio-inadempimento dell’Amministrazione. Il criterio di priorità nell’esame dei progetti fondato sulla maggiore potenza installata, introdotto dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, non legittima di per sé il mancato rispetto dei termini dei procedimenti incardinati su istanze di potenza inferiore, in assenza di un provvedimento organizzativo che ne declini in chiave attuativa portata e soglia. La mole delle istanze in valutazione non assume portata recessiva rispetto alla perentorietà dei termini, traducendosi altrimenti in una disapplicazione di fatto della normativa. L’omessa espressione dei pareri nei termini non elide l’obbligo di una pronuncia espressa del Ministero.

Il Fatto

La società ricorrente ha acquisito, per cessione di ramo d’azienda, un progetto per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico costituito da dieci aerogeneratori, con potenza complessiva di 60 MW. L’istanza di VIA era stata presentata nel dicembre 2021 ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006. Il Ministero pubblicava l’avviso al pubblico nell’agosto 2022, con consultazione chiusa nel settembre successivo; nuova documentazione imponeva una seconda consultazione nel giugno 2024.

Da quel momento il procedimento restava sospeso in una perdurante istruttoria tecnica della Commissione PNRR-PNIEC. La diffida trasmessa dalla società non modificava l’inerzia. La ricorrente ha quindi agito avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un dato pacifico: i termini procedimentali dell’art. 25 del T.U.A. risultano superati senza provvedimento conclusivo. Il comma 2-bis impone alla Commissione di esprimersi entro trenta giorni dalla chiusura della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui all’art. 23; il comma 7 qualifica perentori tutti i termini, con richiamo agli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241/1990.

La difesa erariale oppone l’ordine di priorità dell’art. 8, comma 1, del T.U.A., che privilegia i progetti di maggiore potenza, e la modifica introdotta dal d.l. n. 153/2024 con il comma 1-ter, oltre alla mole delle oltre mille istanze in valutazione. La tesi non persuade. Il criterio di priorità, privo di una soglia definita e di un provvedimento organizzativo attuativo, non può legittimare il ritardo sui procedimenti incardinati su istanze di potenza inferiore, che pure rispondono a interessi d’impresa e a obiettivi del PNIEC.

Il Collegio stigmatizza la lettura che condurrebbe a una sospensione ex lege e a tempo indeterminato dei termini per tutti i progetti di potenza minore fino al raggiungimento degli obiettivi di piano: esito assurdo e non condivisibile. Nella specie, peraltro, nessun provvedimento di sospensione è stato adottato.

Quanto alla mole delle istanze, il numero elevato dei procedimenti in corso impone misure organizzative interne e non può ridondare a danno del privato istante. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. IV, ord. n. 1882 del 2024 e i propri precedenti (TAR Sardegna n. 436/2024, n. 547/2024, n. 709/2024 e n. 711/2024), prendendo distanza dai minoritari precedenti contrari richiamati dall’Avvocatura.

Il ricorso è accolto. Il Tribunale dichiara l’illegittimità del silenzio e ordina alla Commissione PNRR-PNIEC di predisporre lo schema di provvedimento di VIA, senza vincolo di contenuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione; al Direttore generale l’adozione del provvedimento conclusivo entro i successivi sessanta giorni; in caso di ulteriore inadempimento, al Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, quale titolare del potere sostitutivo ex art. 25, comma 2-quater, del T.U.A., l’adozione entro ulteriori novanta giorni. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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