Rinuncia all’istanza cautelare e compensazione delle spese nel processo amministrativo (TAR Abruzzo n. 110 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la rinuncia all’istanza cautelare, liberamente dichiarata dalla parte ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla fase incidentale e impone al giudice di prenderne atto in ossequio al principio dispositivo. La pronuncia che recepisce la rinuncia non contiene alcuna statuizione nel merito della controversia e non preclude la prosecuzione del giudizio principale. Le spese della fase cautelare possono essere compensate in ragione della natura del provvedimento e della peculiarità della vicenda processuale.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR Abruzzo il Giudizio del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale (CCR-VIA) della Regione Abruzzo, con cui erano state irrogate due sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di € 55.000,00, ai sensi dell’art. 29, commi 4 e 5, del D.Lgs. 152/2006, nonché gli atti presupposti e consequenziali. Con il ricorso, la società chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti sanzionatori e, in via subordinata, la rideterminazione delle sanzioni secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza, oltre alla condanna della Regione alla restituzione della somma versata con riserva di ripetizione.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026, ha dichiarato di rinunciare alla proposta istanza cautelare. Il Collegio ha ritenuto di dover prendere atto di tale dichiarazione, conformemente al principio dispositivo che regola il processo amministrativo, in base al quale l’iniziativa della parte determina l’ambito e l’esito della tutela incidentale richiesta.
La pronuncia si limita a recepire la manifestazione di volontà della ricorrente: la rinuncia alla misura cautelare non comporta alcuna decisione nel merito della controversia, che resta regolata dal principio di disponibilità dell’azione. Il Collegio non ha quindi esaminato i motivi di ricorso né la fondatezza della domanda di sospensione, essendo venuto meno l’interesse alla decisione sulla fase incidentale.
Quanto alle spese della fase, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, tenuto conto della natura del provvedimento adottato, che definisce il solo incidente cautelare senza statuire sulle questioni di merito. La compensazione evita che l’esito della fase incidentale, dipendente dalla scelta processuale della parte, si risolva in un aggravio economico per la parte resistente o in un vantaggio per la ricorrente, in assenza di una soccombenza sostanziale accertata.
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Nota della Redazione
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