Ottemperanza del giudicato sul beneficio ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e nomina del Commissario ad acta (TAR Marche n. 786 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la pubblica amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al giudicato, anche di natura condannatoria, che abbia accertato il diritto del ricorrente alla fruizione del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e all’assegnazione delle somme conseguenziali. L’azione è procedibile laddove, prima della sua proposizione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Macerata, sezione lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle le somme ivi indicate. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato.
Ritenendo che il giudicato non fosse stato eseguito, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Marche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il ricorso procedibile, avendo verificato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, calcolato dalla notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dell’azione.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non risultando l’esecuzione del titolo giudiziale.
Il TAR ha pertanto accertato la sussistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato, assegnando un termine di 30 giorni per adempiere, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione.
Per il caso di perdurante inerzia, il Collegio ha nominato sin da ora il Commissario ad acta nella figura del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, il quale provvederà all’esecuzione dell’incarico entro i successivi 120 giorni dall’istanza del creditore.
L’Amministrazione è stata altresì condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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