Graduatoria concorsuale impugnabile subito, non al momento dello scorrimento (TAR Puglia n. 1101 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici il candidato ha interesse a impugnare la graduatoria sin dal momento della sua approvazione, giacché la successiva collocazione utile e lo scorrimento della stessa sono eventi solo eventuali e futuri. L’interesse all’impugnazione sorge pertanto con l’approvazione dell’atto di valutazione, non con il conferimento dell’incarico ai soggetti collocati in posizione deteriore. Ne consegue l’irricevibilità del ricorso notificato oltre il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione della graduatoria. Sono conseguentemente inammissibili, per difetto d’interesse, le domande volte a far valere vizi derivanti da una graduatoria ormai inoppugnabile.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato a una procedura concorsuale per titoli e colloquio indetta da una struttura sanitaria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico. Per la disciplina di interesse si è collocata al quinto e ultimo posto della graduatoria, con un punteggio inferiore a quello dei candidati utilmente collocati.

Approvata la graduatoria con delibera del 28 novembre 2019, l’incarico è stato conferito al primo classificato. Dopo le sue dimissioni, l’Amministrazione ha attribuito l’incarico alla seconda classificata con delibera dell’8 giugno 2021. La ricorrente ha impugnato tale atto, unitamente alla graduatoria e ai verbali della commissione, deducendo l’errata attribuzione dei punteggi e chiedendo il riconoscimento del diritto all’incarico. Con successivi motivi aggiunti ha gravato le proroghe dell’incarico attribuito alla controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preventivamente segnalato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un profilo di irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione della graduatoria e di conseguente inammissibilità delle domande avverso gli atti di conferimento. La struttura sanitaria ha fatto proprie le medesime eccezioni, aggiungendo l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, in ragione della stabilizzazione della controinteressata medio tempore intervenuta.

Il Tribunale ha incentrato la decisione sulla decorrenza dell’interesse all’impugnazione. La ricorrente sosteneva che tale interesse fosse sorto solo al momento dello scorrimento della graduatoria, cioè quando si è reso attuale il conferimento dell’incarico alla seconda classificata. Il Collegio ha respinto la tesi. In materia concorsuale il singolo candidato ha interesse a contestare gli esiti della valutazione anche al fine di conseguire un miglioramento di posizione, in attesa di un eventuale scorrimento che potrebbe coinvolgere la più favorevole collocazione conseguita.

La Corte ha tratto argomento dalla stessa lex specialis della procedura. L’avviso pubblico, all’art. 6, stabiliva che gli incarichi sarebbero stati conferiti ai candidati in possesso dei requisiti secondo l’ordine della graduatoria. Tale previsione rendeva immediatamente attuale l’ipotesi del conferimento ai soggetti non classificatisi al primo posto, per il caso di impossibilità di conferimento al primo graduato per le più diverse ragioni. L’interesse a contestare gli esiti della procedura valutativa era dunque sorto sin dall’approvazione della graduatoria.

Approvata la graduatoria il 28 novembre 2019, il ricorso è stato notificato il 6 settembre 2021, ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni. La domanda di annullamento della graduatoria è pertanto irricevibile per tardività. Le ulteriori domande, volte a far valere vizi derivanti da una graduatoria inoppugnabile, sono inammissibili per difetto d’interesse. Il Collegio ha precisato che, trattandosi di profili rilevati d’ufficio ex art. 73, comma 3, c.p.a., non occorreva pronunciarsi sulla richiesta di stralcio della memoria e dei documenti depositati dalla struttura sanitaria.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati dichiarati in parte irricevibili e in parte inammissibili, con compensazione delle spese in ragione della definizione in rito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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