Condono e demoricostruzione: no alla sanatoria in zona agricola vincolata (TAR Toscana n. 1102 del 04.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La demoricostruzione di un edificio preesistente, realizzata con maggiore volumetria e su area in gran parte diversa dal sedime originario, non integra la ristrutturazione edilizia e non è pertanto ammessa a sanatoria ai sensi della l.r. Toscana n. 53/2004. L’intervento così congegnato necessita di permesso di costruire e, se eseguito oltre il triennio di validità del titolo abilitativo dell’edificio preesistente, non è sanabile. In materia di attività amministrativa vincolata il difetto di garanzie partecipative non determina l’annullamento, operando l’art. 21-octies della legge n. 241/1990, che attribuisce rilievo alle sole violazioni sostanziali incidenti sul contenuto del provvedimento.
Il Fatto
I ricorrenti presentano al Comune di Firenze una domanda di concessione edilizia in sanatoria ex l.r. Toscana n. 53/2004 per l’ampliamento e la ristrutturazione di un annesso collocato in zona urbanisticamente classificata come agricola e soggetta a vincolo paesaggistico. L’istanza ottiene il benestare della Soprintendenza competente.
Il Comune rigetta comunque la domanda, qualificando l’opera abusiva come sostituzione edilizia non conforme alle previsioni urbanistiche e quindi non ammessa a condono, e ordina la demolizione. I ricorrenti impugnano il diniego e l’ordine di ripristino davanti al TAR Toscana, contestando la qualificazione dell’intervento e la conformità al PRG, oltre alle garanzie partecipative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione dell’intervento. Dagli atti di causa emerge che l’opera è consistita nella demolizione di un edificio preesistente e nella sua ricostruzione con maggiore volumetria su un’area in gran parte diversa dal sedime originario. Il dato risulta dalle planimetrie non contestate e dal verbale dei VV.UU., che attesta lo sbancamento del terreno previa rimozione della struttura preesistente. L’operazione ha prodotto un organismo edilizio completamente diverso per collocazione, volume e sagoma.
Tale intervento non rientra nella nozione di ristrutturazione edilizia dettata dall’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, nella versione vigente alla data del provvedimento impugnato, che presupponeva l’identità di volumetria tra edificio demolito e ricostruito. Il richiamo all’art. 4, comma 2, della l.r. Toscana n. 52/1999 non giova ai ricorrenti, poiché le addizioni funzionali ivi contemplate presuppongono aggiunte a edifici esistenti e non la ricostruzione di organismi più ampi. Nemmeno l’art. 5 della l.r. Toscana n. 64/1995 soccorre, riferendosi gli ampliamenti una tantum a interventi diversi da quelli demoricostruttivi e non derogando alle definizioni delle categorie di intervento.
Sul secondo motivo il TAR rileva che, ai sensi dell’art. 2 della l.r. Toscana n. 54/2003, gli interventi soggetti a permesso di costruire sono ammessi solo quali varianti al titolo edilizio e se ultimati entro il triennio di validità. Anche ammesso che il PRG consentisse operazioni demoricostruttive nella zona, esse avrebbero richiesto il permesso di costruire e non sarebbero state sanabili se realizzate dopo il triennio dal rilascio del titolo dell’edificio preesistente, come nella specie.
Quanto alla violazione delle garanzie partecipative ex artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990, il motivo è irrilevante: vertendosi in materia di attività vincolata, opera l’art. 21-octies, che riconosce rilievo alle sole violazioni sostanziali incidenti sul contenuto del provvedimento. Il ricorso è quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese in favore del Comune e compensazione nei confronti del Ministero.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.