Non ammissione alla classe successiva: onere di prova sull’inefficacia delle misure compensative (TAR Piemonte n. 1777 del 21.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazione della non ammissione alla classe successiva di studente con disturbo specifico dell’apprendimento, la asserita mancata o parziale attuazione delle misure compensative e dispensative previste nel piano didattico personalizzato integra una ipotesi di causalità omissiva. Grava dunque sul ricorrente l’onere di allegare e provare, anche in via presuntiva e probabilistica, che la integrale adozione di tali misure avrebbe verosimilmente migliorato i risultati scolastici fino a ribaltare le valutazioni deficitarie e a condurre a diverso esito lo scrutinio. Il giudizio di non ammissione è legittimo quando la motivazione valorizzi, oltre alle insufficienze, anche condotte e atteggiamenti rispetto ai quali il disturbo non spiega alcuna incidenza causale.
Il Fatto
Il ricorrente, studente di un istituto di istruzione superiore affetto da disturbo specifico dell’apprendimento, impugnava la pagella, i voti dei due quadrimestri e il verbale di scrutinio finale con cui il Consiglio di Classe ne aveva disposto la non ammissione alla classe successiva. La motivazione richiamava la scarsissima motivazione e partecipazione al dialogo educativo, la frequenza non continuativa e una preparazione gravemente compromessa in quasi tutte le discipline.
Dopo il rigetto della istanza cautelare, confermato in appello, il ricorrente deduceva la violazione della legge n. 170/2010, dell’art. 10 d.P.R. n. 122/2009 e del D.M. 11.07.2011, lamentando la mancata applicazione delle misure del PDP e la mancata considerazione del disturbo nel giudizio finale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui, vertendosi in materia di causalità omissiva, la parte che deduca la mancata attuazione del piano didattico personalizzato deve fornire la prova, anche in via presuntiva e probabilistica, che un più ampio utilizzo degli strumenti previsti avrebbe con alto livello di probabilità migliorato i risultati fino a ribaltare gli esiti deficitari e a condurre a diverso esito lo scrutinio.
Nel caso concreto, anche muovendo dalla prospettazione attorea, tale prova non è raggiunta. L’integrale adozione delle misure compensative non sarebbe stata idonea, secondo un canone di verosimiglianza, a consentire giudizi complessivamente sufficienti, considerate le plurime valutazioni negative riportate nella maggior parte delle materie, anche caratterizzanti.
La Corte precisa il contenuto dell’onere probatorio: il ricorrente avrebbe dovuto esaminare le singole prove di verifica svolte nelle materie con votazione conclusiva insufficiente, o un campione significativo delle stesse, e dimostrare che l’applicazione delle singole misure avrebbe consentito di raggiungere la sufficienza. Solo per questa via sarebbe stata prospettabile la illegittimità delle singole votazioni finali e, in prospettiva globale, della valutazione di non ammissione.
Quanto alla motivazione, essa è idonea a fondare il provvedimento perché non si basa solo sui voti insufficienti, ma anche su circostanze rispetto alle quali il disturbo non incide: la scarsissima motivazione, la mancata partecipazione al dialogo educativo e la frequenza non continua, nonostante i solleciti. L’apparato motivazionale, unito al giudizio numerico per materia, è dunque esente da censure. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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