Permesso di soggiorno: il diniego senza preavviso ex art. 10-bis è illegittimo (TAR Lombardia n. 3215 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno è illegittimo quando sia privo di motivazione e non sia stata comunicata al richiedente la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’amministrazione non può integrare la motivazione del provvedimento in corso di giudizio, deducendo ragioni non indicate nell’atto impugnato. La revoca del nulla osta al lavoro, presupposto del permesso di soggiorno, non esime l’amministrazione dal valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un diverso titolo di soggiorno, come il permesso per attesa occupazione.
Il Fatto
Un cittadino egiziano, entrato in Italia sulla base di un nulla osta e di un visto di ingresso, presentava istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Con provvedimento del 15.11.2024, la Questura dichiarava l’istanza irricevibile, ritirando la ricevuta rilasciata al richiedente. Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso, deducendo la violazione degli artt. 5, comma 9, e 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, nonché la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, rilevando che il provvedimento impugnato risultava palesemente viziato per difetto di motivazione, non contenendo alcuna ragione a fondamento della declaratoria di irricevibilità dell’istanza presentata dal ricorrente. Il Collegio ha altresì rilevato la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, non essendo stato comunicato all’interessato il preavviso di rigetto con l’indicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
La circostanza, dedotta dall’avvocatura erariale solo in corso di giudizio, secondo cui il ricorrente avrebbe presentato l’istanza senza la necessaria formalizzazione presso la competente Prefettura, in base a un nulla osta nel frattempo revocato, non risultava dal provvedimento impugnato. Il Tribunale ha precisato che tale integrazione motivazionale operata in giudizio è inammissibile, non potendo l’amministrazione supplire all’assenza di motivazione dell’atto.
Il Collegio ha infine osservato che il provvedimento di revoca del nulla osta, non richiamato nell’atto impugnato, era stato definito con una separata pronuncia di accoglimento, in quanto l’amministrazione non aveva illegittimamente valutato i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il ricorso è stato pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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