Accesso agli atti e silenzio: spese secondo soccombenza virtuale anche senza costituzione (TAR Toscana n. 1103 del 04.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio sull’istanza di accesso agli atti, la sopravvenuta ostensione integrale della documentazione richiesta, ancorché tardiva, determina la cessazione della materia del contendere per intervenuta soddisfazione della pretesa. La declaratoria di cessazione non preclude la regolazione delle spese processuali, che il giudice amministrativo liquida secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione che, ove la controversia fosse stata decisa nel merito, sarebbe risultata soccombente per l’illegittimo ritardo. La mancata costituzione dell’amministrazione in giudizio non impedisce la condanna alle spese, poiché la relativa valutazione prescinde dalla difesa dispiegata e si fonda sull’esito virtuale del giudizio. Resta fermo il rimborso del contributo unificato in favore della parte ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato al Comune, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, un’istanza di accesso agli atti per ottenere copia delle istanze e degli esposti dei controinteressati relativi a un impianto sportivo. La richiesta si collegava a un procedimento di annullamento d’ufficio delle segnalazioni certificate di inizio attività, avviato dall’amministrazione, e a un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai medesimi controinteressati.
Il Comune aveva chiesto integrazioni all’istanza, poi soddisfatte dalla società, ma non aveva fornito alcun riscontro nei termini. La ricorrente ha quindi impugnato il silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, chiedendo l’accertamento del diritto all’accesso e l’ordine di esibizione ex art. 116, comma 4, c.p.a. Solo in corso di giudizio il Comune ha mostrato la documentazione, dapprima parzialmente e poi integralmente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la regolarità della notificazione del ricorso all’amministrazione non costituita. La notifica è stata eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata estratto dal registro IPA, in quanto il Comune non risultava presente nel registro delle pubbliche amministrazioni. La verifica consente di ritenere instaurato regolarmente il contraddittorio nonostante l’assenza di difese.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che l’amministrazione ha interamente soddisfatto, seppure tardivamente, la pretesa dedotta in giudizio. L’ostensione integrale della documentazione richiesta ha privato di oggetto la controversia, con la conseguenza che va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La decisione accoglie quindi l’istanza proposta dalla ricorrente, ritenendo esaurito l’interesse azionato.
Sul governo delle spese il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale. La regolazione delle spese presuppone una valutazione ipotetica dell’esito del giudizio: poiché l’inerzia dell’amministrazione è stata qualificata come illegittima e la pretesa si è rivelata fondata, la condanna alle spese segue l’esito virtuale della lite. In questa prospettiva la mancata costituzione del Comune resta irrilevante, perché il criterio prescinde dalla condotta processuale della parte pubblica.
Il Tribunale ha quindi liquidato le spese processuali in favore della ricorrente, oltre accessori di legge, riconoscendo anche il rimborso del contributo unificato. Ha inoltre ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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