Stamping out e indennizzo, giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 1103 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pretesa all’indennità di abbattimento dei bovini infetti, prevista dalla legge n. 33/1968 e dal D.M. 14 giugno 1968, non è espressione di potestà amministrativa discrezionale: l’amministrazione si limita ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge, senza valutazione comparativa degli interessi in gioco. La relativa controversia ha ad oggetto un diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel giudizio amministrativo la domanda di annullamento dell’atto che omette la previsione dell’indennizzo è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione. L’impugnazione dell’ordine di stamping out diventa invece improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente, preso atto della documentazione depositata in giudizio, riconosca che il provvedimento si fondava sui riscontri sierologici e non sulla contestata movimentazione non autorizzata.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un allevamento bovino censito con codice IT018EN036, impugnava il provvedimento con cui l’Asp di Enna, nel dicembre 2018, aveva ordinato l’abbattimento totale dei capi. L’atto richiamava il parere tecnico favorevole dell’Assessorato regionale alla Salute e faceva leva su una presunta movimentazione non autorizzata del bestiame.

Il ricorrente deduceva la violazione delle garanzie procedimentali, l’insussistenza dei presupposti dello stamping out, il ne bis in idem rispetto al precedente ordine di abbattimento di due capi infetti, già eseguito, e l’omessa determinazione dell’indennizzo. La domanda cautelare era respinta con ordinanza della Sezione. Nel corso del giudizio l’amministrazione depositava la documentazione sui controlli sierologici e sugli abbattimenti eseguiti.

La Motivazione della Corte

All’udienza di smaltimento il Collegio dava avviso, ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., di possibili profili di difetto di giurisdizione sulla domanda di indennizzo. Il ricorrente precisava quindi che il quinto motivo investiva solo la parte dell’atto che aveva omesso qualsiasi decisione sull’indennizzo.

Il Tribunale rileva che il ricorso era costruito sull’assunto che presupposto principale dell’atto fosse una movimentazione non autorizzata. Dall’esame della documentazione versata dall’Asp emerge invece che lo stamping out era stato disposto in ragione dei risultati dei controlli sierologici, con abbattimento dei capi infetti. Il ricorrente ha così riconosciuto la legittimità dell’azione amministrativa, manifestando la sopravvenuta carenza di interesse sui motivi ulteriori.

Sulla domanda di indennizzo il Collegio richiama il principio espresso da TAR Catania, sez. IV, n. 300 del 22.01.2024, che a sua volta rinvia alle sentenze di Sezione n. 1650 del 2022 e n. 1099 del 2011. Il D.M. 14 giugno 1968 subordina la corresponsione dell’indennità all’accertamento di requisiti tecnici e non attribuisce all’amministrazione alcuna discrezionalità. In casi del genere la pretesa si qualifica come diritto soggettivo alla applicazione di criteri tecnici legali, con giurisdizione del giudice ordinario.

Nello stesso senso il Collegio richiama le Sezioni Unite nn. 7662 e 644 del 2016, rese in fattispecie sovrapponibili. Il ricorso è pertanto dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, con riproposizione della domanda dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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