Termine ex art. 10 bis non perentorio e obbligo di rivalutazione nella (TAR Lombardia n. 1103 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine assegnato al privato dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990 per presentare documenti e osservazioni endoprocedimentali non ha natura perentoria, in difetto di espressa qualificazione legislativa; il materiale prodotto dopo la scadenza deve essere comunque valutato dall’amministrazione procedente. Tale regola vale a maggior ragione quando l’adempimento richiesto implica l’intervento di altra amministrazione per il rilascio di una certificazione. Nella materia dell’immigrazione il giudizio amministrativo costituisce giudizio sulla situazione giuridica soggettiva e non solo sull’atto impugnato, imponendo la valutazione degli elementi concretizzatisi nel corso del procedimento e del giudizio. Ne consegue l’obbligo della Prefettura di rivalutare l’istanza di emersione e rinnovare l’istruttoria, prendendo atto della documentazione medio tempore acquisita.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Prefettura di Milano ha rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020. L’amministrazione fonda il diniego sul mancato invio, anche dopo la richiesta ex art. 10 bis legge n. 241/1990, della documentazione attestante l’idoneità alloggiativa dell’alloggio dell’ospitante, ritenendo così non dimostrato il possesso dei requisiti richiesti.

Il ricorrente deduce violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione, sostenendo di aver trasmesso la certificazione alloggiativa pur dopo la scadenza del termine, da considerarsi non perentorio. Aggiunge che l’onere dell’attestazione gravava sul datore di lavoro e che l’amministrazione avrebbe dovuto quantomeno rilasciare un permesso per attesa occupazione. Nel corso del giudizio la domanda cautelare è stata accolta e, di fronte alla perdurante inerzia dell’amministrazione, il Collegio ha reiterato l’ordine di riesame e confermato la sospensione, fissando l’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che il diniego si basa esclusivamente sul mancato invio della documentazione relativa all’idoneità alloggiativa richiesta con la comunicazione dei motivi ostativi. Il ricorrente aveva già prodotto un’integrazione documentale; il certificato alloggiativo è stato rilasciato dal competente comune in data 24.10.2022 e attesta che l’unità abitativa, pur mutata rispetto a quella indicata nell’istanza, è adeguata a un massimo di nove persone senza problemi di sovraffollamento.

Il dato decisivo è cronologico: il certificato è stato trasmesso alla Prefettura in data 25.10.2022, cioè lo stesso giorno della protocollazione del provvedimento impugnato, intervenuta solo poche ore dopo la trasmissione, ed è stato versato in atti con la prova dell’invio. L’amministrazione, dunque, ha adottato il diniego quando la documentazione era già nella sua disponibilità.

Su un piano più generale il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui il termine dell’art. 10 bis legge n. 241/1990 non è perentorio, per la mancanza di espressa qualificazione in tal senso, con la conseguenza che il materiale tardivo deve comunque essere valutato (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, n. 1632 del 10.11.2020). La regola vale vieppiù quando l’adempimento richiesto al privato presuppone l’intervento di altra amministrazione per il rilascio di una certificazione, come nella specie.

Il Collegio valorizza poi il potere-dovere dell’amministrazione di considerare i dati e i documenti utili alla positiva definizione dell’istanza dello straniero, anche se emersi in sede giudiziaria. Nella specifica materia dell’immigrazione il giudizio amministrativo è giudizio sulla situazione giuridica soggettiva e non solo sull’atto impugnato, imponendo la valutazione degli elementi concretizzatisi tra istanza, esame e giudizio (Cons. Stato, Sez. III, n. 7954 del 13.09.2022).

Il ricorrente ha quindi dimostrato, tanto in via amministrativa quanto in giudizio, l’esistenza del documento mancante e l’idoneità alloggiativa dell’immobile. Il ricorso è pertanto accolto, con onere della Prefettura di rivalutare l’istanza e rinnovare l’istruttoria in conformità alla statuizione. Le spese sono compensate in ragione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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